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Copyright, ruolo di AGCOM nelle trattative tra editori e OTT

La Direttiva Ue sul diritto d’autore è stata definitivamente recepita con il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri.

In particolare, il testo delega l’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a stabilire l’equo compenso per gli editori e per i loro contenuti sulle piattaforme online.

L’AGCOM stabilirà i criteri per il calcolo dell’equo compenso che terranno conto di questi elementi:

  • – Il numero di consultazioni online dell’articolo;
  • – Gli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori;
  • – Il numero di giornalisti impiegati;
  • – I costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali;
  • – I benefici economici che gli editori e i giganti di Internet ottengono in visibilità e ricavi pubblicitari.

La contrattazione tra le parti

Il decreto legislativo, inoltre, regola le trattative tra gli editori e le piattaforme online (social e motori di ricerca).

Ognuna delle due parti potrà chiedere l’avvio della negoziazione sull’equo compenso. Se la negoziazione non porterà a un accordo entro 30 giorni, una delle due parti avrà diritto di interpellare AGCOM perché stabilisca l’equo compenso.

Una volta chiamata in causa l’AGCOM, la stessa dovrà verificare se entro 60 giorni è stata raggiunta un’intesa. Nel caso la lite continui, indicherà d’ufficio l’equo compenso. Se una delle due parti (gli editori o le piattaforme) rifiutasse l’importo deciso dall’Autorità, potrà rivolgersi alla “autorità giudiziaria ordinaria specializzata in materia di impresa”.

L’Autorità giudiziaria, in questo caso, dovrà valutare se i motori di ricerca, i social e le altre piattaforme web stiano abusando della loro forza. La legge 192/1998, infatti, protegge gli editori che trattano con i giganti di Internet da una condizione di debolezza.

“Estratto molto breve”

Il decreto legislativo regola anche il concetto di “estratto molto breve” che non dà diritto a un equo compenso in favore degli editori. Si tratta di una “porzione di pubblicazione di carattere giornalistico che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”. Il decreto legislativo introduce dunque un criterio solo qualitativo e orientativo.

In ogni caso, l’AGCOM ha 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, per adottare un suo regolamento sul tema.

Irene Vitale

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