Microsoft vs GEDI, AGCOM stabilisce equo compenso

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito per la prima volta un’equa retribuzione dovuta da un OTT (over The Top) a editori e giornalisti che pubblicano contenuti online. 

Primo provvedimento dell’Autorità

La delibera di AGCOM ha stabilito l’ammontare che dovrà essere corrisposto al gruppo editoriale GEDI da parte di Microsoft, proprietaria del motore di ricerca Bing.

Un verdetto che segue le nuove regole di regolamentazione del settore: stabilire dei parametri e mettere un argine allo strapotere delle Big Tech nell’editoria.

“Si tratta del primo provvedimento adottato da AGCOM che coinvolge un prestatore di servizi della società dell’informazione diverso dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa”, si legge sul comunicato di AGCOM.

L’Autorità ricorda che, secondo il Regolamento di cui alla Delibera n. 3/23/CONS, ”in caso di utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa, l’equo compenso dovuto agli editori è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore. A tale base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70%  determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento”.

Criteri di calcolo dell’equo compenso

Nel testo del comunicato, si fa specifico riferimento ai criteri con cui l’equo compenso è stato stabilito, pur non dichiarando esplicitamente la cifra dovuta da Microsoft.

Secondo un calcolo de Il Sole 24Ore, la somma ammonta a 780mila dollari per il biennio 2021-2022 “per l’uso online delle pubblicazioni di carattere giornalistico del gruppo editoriale sul motore di ricerca Bing”.

“Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business, considerando nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del motore di ricerca Bing. A tale base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); 

b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line); 

c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; 

d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;  

e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; 

f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; 

g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata”.

Articolo di T.S.