AGCOM, contributo 2023 per i soggetti che operano nel settore del diritto d’autore (DDA)

È disponibile sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) da ieri, martedì 17 gennaio 2023, la Delibera n. 414/22/CONSMisura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale” (DDA). Che reca la data del 24 novembre 2022.

Nell’Allegato A della Delibera è contenuta la Relazione tecnico finanziaria, “considerate le competenze attribuite all’Autorità nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell’anno 2023 nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, come dettagliatamente riportato nell’allegato A alla presente delibera”, è spiegato nel testo.

I soggetti tenuti alla contribuzione

All’art. 1 della Delibera sono elencati coloro i quali sono tenuti all’invio della documentazione e al pagamento del contributo:

“I soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché di prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand sono tenuti alla contribuzione prevista dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

a. “editori di pubblicazioni di carattere giornalistico”: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

b. “prestatori dei servizi della società dell’informazione”: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della società dell’informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea – on line -, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

c. “imprese di media monitoring e rassegne stampa”: i prestatori di servizi della società dell’informazione che prestano un servizio consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

d. “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”: i prestatori di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

e. “imprese operanti nel settore del video on demand”: i soggetti della società dell’informazione che forniscono un servizio online per la visione di programmi, film, audio, canzoni etc. al momento scelto dall’utente”.

Misura della contribuzione

Per le imprese operanti nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della Delibera.

Esclusi dal versamento

Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022.

Termini e modalità di versamento

Nella Delibera, AGCOM precisa che il versamento del contributo deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità.

Dichiarazione telematica

Sempre entro il 1° marzo 2023, i soggetti tenuti al contributo inviano ad AGCOM la comunicazione contenente i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

Per la comunicazione deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2023” approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito portale.