Senato, Legge di delegazione europea 2019 e recepimento della direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi

Dopo l’approvazione in Commissione Politiche dell’Unione europea, il disegno di legge passa all’esame dell’Aula di Palazzo Madama.

Oggi, mercoledì 7 ottobre, l’Aula del Senato ha in calendario l’inizio dell’esame, in prima lettura, del disegno di legge AS 1721 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019”, approvato il 9 settembre scorso dalla Commissione Politiche dell’Unione europea.

L’articolo 9 del DdL reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Nel corso dell’esame in Commissione, sono stati accolti dal Governo diversi ordini del giorno relativi all’articolo 9 del provvedimento. Tra questi segnaliamo gli ordini del giorno nn.16, 17 testo 2, 18 testo 2, 37 testo 2, 38 e 39, che impegnano il Governo:

a) a valutare l’opportunità di prevedere la negoziazione obbligatoria tra le parti – editori e OTT – in materia di diritti connessi e, in caso di mancato accordo, l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali

b) a chiarire che, tra i principi di delega per la definizione di “estratti brevi”, sia aggiunto, al principio della libera circolazione delle informazioni, il principio di non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla direttiva.

L’esame del provvedimento dovrebbe concludersi entro questa settimana o l’inizio della prossima.

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Per chi volesse maggiori informazioni, pubblichiamo il testo dell’articolo 9 del Disegno di legge n.1721:

Articolo 9

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale », nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e dati di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso l’opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo onlinedelle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.