Finalmente interviene l’Antitrust su un argomento complesso come la tutela del diritto d’autore su fotografie presenti in internet.
Negli scorsi mesi un numero di importante di editori (soprattutto medio-piccoli) aveva lamentato la ricezione di e-mail contenenti diffide massive e richieste risarcitorie per aver presumibilmente violato il copyright su alcune foto.
Arriva il provvedimento dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), pubblicato nel bollettino n. 35 del 3 ottobre 2022: “Pratiche commerciali scorrette – PS12170 – Avv. Fechner – Photoclaim – Risarcimento danni per fotografie online – Provvedimento n. 30304”.
Quindi l’AGCM chiarisce che la richiesta massiva di rimozione di foto dai siti e di risarcimento per violazione copyright è pratica commerciale scorretta. Creando così un precedente importante che semplificherà il procedimento d’ora in avanti.
Viene così sanzionata la società responsabile degli invii delle e-mail. Le richieste in esse contenute, si legge nel provvedimento, erano “richieste di risarcimento standardizzate e formulate con modalità aggressive per asserite violazioni dei diritti d’autore causate dall’indebita utilizzazione on line di fotografie protette”.
Oltre alla richiesta di somme “dovute per le violazioni dei diritti d’autore on line contestate”, la società multata, per bocca del proprio avvocato, spingeva il destinatario dell’e-mail “all’adesione a una proposta transattiva contenente clausole particolarmente onerose. In tali comunicazioni il legale rappresenta che, in caso di mancata adesione alla proposta, le micro-imprese saranno citate davanti alla giustizia tedesca e avvisa che i costi complessivi potranno essere molto più alti”.
Quindi, secondo l’AGCM, “i contenuti e le modalità con cui sono formulate le richieste in questione sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta nel timore di esporsi a maggiori spese per una contestazione non adeguatamente circostanziata, in una giurisdizione straniera. Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi”.
Inoltre, l’Antitrust italiana aggiunge che “a tale riguardo rilevano il carattere pressante e perentorio delle richieste di pagamento non accompagnate dal mandato del titolare dei diritti sulle fotografie né dalla prova della titolarità delle fotografie contestate e della sussistenza delle condizioni di tutela come opera fotografica o fotografia semplice”.
“In via preliminare, riguardo all’eccezione di incompetenza sollevata dalle Parti, si rileva che l’Autorità può accertare pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti stranieri nei confronti di soggetti italiani i cui effetti si producono in Italia, come avviene nel caso in esame”. Quindi, effettivamente, l’AGCM ha piena competenza di gestione su fatti del genere e che ogni Tribunale di un qualsiasi Stato Membro può intervenire su questioni simili.
Il provvedimento costituisce un precedente molto importante a causa della diffusione che si è avuta nel nostro Paese di queste lettere di diffida.
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