AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato la delibera n. 247/23/CONS, contenente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della provincia di Trento e dei Consigli delle province di Trento e Bolzano, fissate per il giorno 22 ottobre 2023”.
La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000 n. 28. Essa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento delle assemblee e della convocazione dei comizi elettorali.
Il principio di fondo della cosiddetta par condicio – nel settore della stampa tradizionale e online– si limita ad assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla comunicazione politica e pubblicità elettorale. Questi mezzi vengono chiamati messaggi politici elettorali.
Nessuna disposizione particolare disciplina, invece, l’informazione che non ha vincoli diversi rispetto ai periodi ordinari.
La pubblicazione dei messaggi politici elettorali relativi alle campagne per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei consigli delle province di Trento e Bolzano,del 22 ottobre 2023, potrà avvenire solo a partire dal secondo giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico.
I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati in appositi spazi debitamente evidenziati. Le modalità devono essere uniformi e recare la dicitura “ messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
I sondaggi politici ed elettorali possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità. Inoltre, devono essere corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web a cura del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere specifiche informazioni, esplicitate nella delibera.
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.
L’AGCOM ad agosto ha inviato una segnalazione sulla legge 22 febbraio 2000 n.28 ( par condicio).
“ L’atto è motivato dall’esigenza di una revisione della normativa sull’accesso ai mezzi di comunicazione durante le campagne elettorali alla luce dei nuovi scenari tecnologici e comunicativi”, si legge nel comunicato dell’Autorità.
Per le motivazioni di tale richiesta e maggiori informazioni, leggere l’articolo del Notiziario USPI a riguardo.
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