L’intenzione del Senato è quella di licenziare il DdL in poche sedute, addirittura in questa settimana o al massimo all’inizio della prossima.
Il provvedimento di recepimento della Legge di delegazione europea 2019-2020 e di altre direttive europee – tra cui quella sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale – già approvato in prima lettura da Palazzo Madama, e modificato dalla Camera dei deputati in un solo articolo, è tornato all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.
L’intenzione è quella di far presto.
Il presidente della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) Dario Stefano (PD) e relatore del provvedimento, nella introduzione all’esame si è soffermato, in particolare, sul fatto che “il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020, è stato approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021, con una sola modifica, inserendo nell’allegato A la direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.
In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempimenti alle prescrizioni della direttiva.
Tenuto conto di ciò, Stefano ha ritenuto di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di permettere l’immediata entrata in vigore della legge.
Infine, al fine di assicurare un celere iter di approvazione, il Presidente propone di fissare la presentazione di eventuali emendamenti al testo limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati.
Anche il rappresentante del governo ha fatto presente come vi fosse, già nell’ambito della seconda lettura presso la Camera dei deputati, l’intenzione concordata di non modificare il testo del disegno di legge, salvo la necessità di introdurre in allegato la direttiva citata dal Presidente.
Ricordiamo che il testo del disegno di legge dii compone di 29 articoli e un allegato A nel quale sono indicate 39 direttive europee.
Si tratta di norme destinate a integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti molto diversi: dai servizi di media audiovisivi al codice delle comunicazioni elettroniche, dalle politiche in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare alla riduzione dell’utilizzo della plastica, dalla promozione di veicoli puliti e a basso consumo alle norme per l’esercizio del diritto d’autore, dal regime delle accise all’imposta sul valore aggiunto.
Per il comparto dell’editoria è importante, in particolare, l’articolo 9, che contiene principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (vedi, nello specifico, soprattutto le lettere h, i e l).
Questo il testo dell’articolo:
Articolo 9
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di testo e dati di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/ 790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l’opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
g) prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso in cui l’opera sia utilizzata in virtù di un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
n) definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.
La Commissione Politiche dell’unione europea si riunirà martedì, mercoledì e giovedì di questa settimana per predisporre il testo – ormai definitivo – da trasmettere all’Aula di Palazzo Madama per la risolutiva conversione in legge.
(Foto in alto: Approvazione della direttiva da parte del Parlamento europeo nella seduta del 26 marzo 2019, tratta da www.wikipedia.org – di European Parliament from EU – licenza CC BY 2.0)