Il “Sostegni-bis” abroga il contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali

Il contributo previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) come sostegno alle famiglie con basso reddito. 

Non sono mai stati emanati i decreti attuativi.

Abrogazione del contributo

L’articolo 67 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) – c.d. Decreto “Sostegni-bis” – abroga i commi 612 e 613 della Legge di bilancio per il 2021.

100 euro per l’acquisto di giornali e periodici

In tali commi si istituiva un contributo aggiuntivo dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita  di  abbonamenti  a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.

Per le famiglie a basso reddito

Il contributo era dedicato ai nuclei familiari con un valore  dell’indicatore  della  situazione economica equivalente inferiore a 20.000  euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione  dei  servizi  di  connessione  alla  rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

Per acquisti fisici e online

A tali soggetti veniva riconosciuto un contributo aggiuntivo (massimo di 100 euro), per l’acquisto di abbonamenti  a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.

Il contributo poteva essere utilizzato per acquisti effettuati  online ovvero  presso  gli  esercenti  attività  commerciali  operanti esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio di giornali, riviste e periodici. 

Lo stanziamento previsto

Lo stanziamento era previsto entro  il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le modalità operative mai emanate

Il comma 613 prevedeva le modalità operative. Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Sottosegretario  di  Stato   con   delega   all’informazione,  – che sarebbe dovuto essere emanato  entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge – non ha mai visto la luce.