Bonus pubblicità 2021: il decreto “Sostegni-bis” proroga i termini di prenotazione. Aumentato il Fondo a 65 mln

Con la pubblicazione nella G.U. del Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73 (c.d. “Sostegni-bis) il governo ha aumentato l’importo del fondo per il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari.

Inoltre, ha riaperto – dal il 1° e il 30 settembre 2021 – la possibilità di presentare la comunicazione telematica di prenotazione del credito (scaduta il 31 marzo scorso).

Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73 (c.d. “Sostegni-bis)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 25-05-2021, è stato pubblicato il  Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73, concernente Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “Sostegni-bis”).

Tra le molteplici norme che compongono il provvedimento, l’articolo 67 contiene “Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa  e  investimenti pubblicitari”.

Occorrerà concentrare l’attenzione sui diversi incentivi proposti, in articoli specifici di analisi che troverete in questo Notiziario USPI dai prossimi giorni.

Bisogna, comunque, tener presente che, oltre alla conversione in legge del decreto che potrebbe comportare modifiche al testo di legge, per molte normative sarà necessario attendere, da parte del DIE, i relativi decreti attuativi.

Oggi ci soffermiamo, particolarmente, sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari che ha riscontrato modifiche al testo già approvato con la Legge di bilancio 2021.

Bonus pubblicità 2021 (articolo 67, comma 10, DL 73/2021)

L’entità del Fondo: 90 mln

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari  è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella  misura  unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.

In  ogni caso nei limiti dei regolamenti  dell’Unione  europea  riguardanti il “de minimis”,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022

La ripartizione del Fondo: 65 mln per la stampa

Il beneficio e’ concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e periodici, anche online (prima era 50 mln).

nel limite di 25 milioni di euro, invece,  per  gli investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non partecipate  dallo  Stato.

La copertura finanziaria

Alla   copertura   del   relativo   onere finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero dello sviluppo economico.

Riapertura dei termini per la “prenotazione” del bonus (tra il 1° e il 30 settembre)

La novità importante introdotta dal decreto Sostegni-bis riguarda la riapertura dei termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito, scaduta il 31 marzo scorso.

“Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il  1° ed il 30 settembre del medesimo  anno.

Le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque valide”.

Pertanto, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di settembre 2021.

Ricordiamo che l’invio della comunicazione è conditio sine qua non per accedere al contributo.

Copertura degli oneri

Per le finalità di cui sopra, il  Fondo  per  il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui  all’articolo  1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”

Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede Quanto a 15  milioni di euro ai sensi dell’articolo 77. uanto a 25 milioni di  euro  con le risorse rinvenienti dal comma 11.  

A tal fine,  la  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  provvede  al  versamento  all’entrata   del bilancio  dello  Stato  dell’importo,  già  trasferito  al   proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di  euro  per  l’anno  2021  che  resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.

45 milioni di  euro  in ragione d’anno  a partire dalla annualità 2021

A decorrere dall’anno 2023,  per  la  concessione  del  credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 45 milioni di  euro  in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.

Agli oneri  derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione  d’anno, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

La predetta riduzione del  Fondo è da imputare per 30 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla Presidenza del Consiglio dei ministri. E per 15 milioni di euro  sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Seguiranno aggiornamenti…