Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha respinto il reclamo di una donna che chiedeva la cancellazione dei suoi dati personali da un articolo conservato nell’archivio online di un editore di un grande quotidiano nazionale.
La donna riteneva che le informazioni contenute nell’archivio potessero danneggiarla e non fossero più rilevanti, dal momento che non aggiornava il lettore sugli sviluppi successivi. La vicenda giudiziaria, infatti, si era conclusa anni fa e la donna aveva già scontato la pena detentiva di quattro anni a cui era stata condannata.
Tra diritto all’oblio e diritto all’informazione
Il GPDP, in occasione di questo reclamo, ha voluto ricordare che l’archivio online di un giornale rappresenta un pilastro fondamentale per la comprensione e la ricostruzione degli avvenimenti nel corso del tempo.
Per questo motivo il Garante ha rigettato il reclamo spiegando che la conservazione dell’articolo nell’archivio online dell’editore serviva a preservare il legittimo scopo storico-documentaristico della testata.
Anche se la conservazione ha uno scopo diverso da quello originario di cronaca giornalistica, il concetto rimane un principio legittimo e conforme al Regolamento europeo, che stabilisce precise limitazioni al diritto di cancellazione.
Tuttavia, l’Autorità ha ordinato all’editore di adottare misure per impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del giornale.
Questo perché la semplice deindicizzazione da parte di un motore di ricerca, come avvenuto nel caso in questione, comporta solamente la rimozione del nome dell’interessata dall’URL collegato all’articolo, mentre quest’ultimo rimane comunque accessibile tramite diverse parole chiave di ricerca.
Articolo di T.S.