Il Garante Privacy dispone ulteriori blocchi alla pubblicazione delle chat tra la dirigente scolastica e lo studente del Liceo di Roma.
Il Provvedimento del Garante (Doc-Web 9757401)
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali – con il provvedimento d’urgenza Doc-Web 9757401 – estende ad altre testate la limitazione di ogni ulteriore diffusione dei messaggi scambiati tra la dirigente scolastica e lo studente di un Liceo romano.
Il nuovo provvedimento arriva dopo il “blocco” provvisorio – già impartito al quotidiano La Repubblica –, del 31 marzo scorso, di ogni ulteriore diffusione, anche online, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati dal quotidiano. Riguardanti la presunta relazione che sarebbe intercorsa tra la dirigente ed uno studente dello stesso istituto.
Il provvedimento riguarda i giornali: Open online, Letto quotidiano, Il Giornale, Il Riformista, Skuola.net e La notizia giornale.
Negli articoli pubblicati, la preside viene identificata con il nome e cognome e con alcune fotografie. E dello studente (maggiorenne) viene riportato il nome di battesimo senza precisare se di fantasia o meno. Mentre si riportano dettagli relativi ai rapporti personali anche attinenti alla sfera sessuale.
Nel provvedimento adottato, l’Autorità garante della privacy ha evidenziato due “vulnus” nella cronaca:
Il Garante privacy ricorda che – nella diffusione di dati personali per finalità giornalistiche – il diritto di cronaca deve tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali della persona.
Un principio, richiamato anche nelle Regole deontologiche, da interpretare con particolare rigore in riferimento a informazioni relative alla sfera sessuale.
In particolare, il Garante richiamando esplicitamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 – c.d. Codice della privacy -, ribadisce con forza che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche devono essere sempre rispettati i limiti del diritto di cronaca, rappresentati dalla tutela della dignità, della riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati personali. E, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
L’Autorità evidenzia che i dettagli riportati negli articoli nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte della dirigente scolastica. Sulle quali sono in corso accertamenti da parte degli uffici scolastici competenti.
(Foto in alto: immagine di repertorio)
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