Garante privacy: basta ‘chiacchiere’ sul caso tra dirigente scolastica e studente

Il Garante Privacy dispone ulteriori blocchi alla pubblicazione delle chat tra la dirigente scolastica e lo studente del Liceo di Roma.

Il Provvedimento del Garante (Doc-Web  9757401)
 
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali – con il provvedimento d’urgenza Doc-Web  9757401 estende ad altre testate la limitazione di ogni ulteriore diffusione dei messaggi scambiati tra la dirigente scolastica e lo studente di un Liceo romano.

Il primo ‘fermo’ a  La Repubblica

Il nuovo provvedimento arriva dopo il “blocco” provvisorio – già impartito al quotidiano La Repubblica –, del 31 marzo scorso, di ogni ulteriore diffusione, anche online, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati dal quotidiano. Riguardanti la presunta relazione che sarebbe intercorsa tra la dirigente ed uno studente dello stesso istituto.

Le nuove testate interessate

Il provvedimento riguarda i giornali:  Open online, Letto quotidiano, Il Giornale, Il Riformista, Skuola.net e La notizia giornale.

Il caso

Negli articoli pubblicati, la preside viene identificata con il nome e cognome e con alcune fotografie. E dello studente (maggiorenne) viene riportato il nome di battesimo senza precisare se di fantasia o meno. Mentre si riportano dettagli relativi ai rapporti personali anche attinenti alla sfera sessuale.

La motivazione

Nel provvedimento adottato, l’Autorità garante della privacy ha evidenziato due “vulnus” nella cronaca:

a) Il diritto di cronaca deve tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali della persona

Il Garante privacy ricorda che – nella diffusione di dati personali per finalità giornalistiche – il diritto di cronaca deve tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali della persona.

Un principio, richiamato anche nelle Regole deontologiche, da interpretare con particolare rigore in riferimento a informazioni relative alla sfera sessuale.

Pasquale Stanzione – Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (foto da www.garanteprivacy.it)

In particolare, il Garante richiamando esplicitamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 – c.d. Codice della privacy -, ribadisce con forza che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche devono essere sempre rispettati i limiti del diritto di cronaca, rappresentati dalla tutela della dignità, della riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati personali. E, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

b) Superato il limite dell’essenzialità della informazione

L’Autorità evidenzia che i dettagli riportati negli articoli nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte della dirigente scolastica. Sulle quali sono in corso accertamenti da parte degli uffici scolastici competenti.

(Foto in alto: immagine di repertorio)