Diritto all’oblio, no alla cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano

Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano. A dirlo è stato il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP)

La richiesta di cancellazione giunta al Garante

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. 

L’uomo riteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. 

La decisione del Garante

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall’editore

L’articolo era infatti consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. 

Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. L’articolo conserva infatti il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

La sanzione per l’editore

Il reclamante lamentava poi che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti. Per questo l’Autorità ha ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito risposta all’interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante.