No a scrolling e a cookie wall se non in casi particolari, limiti alla reiterazione della richiesta di consenso. Queste le principali novità chiarite nelle nuove Linee guida del Garante privacy sui cookies, a tutela degli utenti.
Per il GPDP, il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva o passiva.
Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. E potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).
Inoltre, il Garante raccomanda che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.
Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore, lo scroll down, non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo.
L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento.
Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Gli editori dei siti internet hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per mettersi in regola con i principi contenuti nelle Linee guida.
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