Ricordiamo che fino al 10 febbraio 2022 è possibile presentare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021.
In data 22 dicembre, il DIE ha comunicato che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, è stato posticipato il periodo per la presentazione della “dichiarazione sostitutiva” (confermativa o correttiva) relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021.
La “dichiarazione sostitutiva”: dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022
I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione” debbono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Ricordiamo che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.
E viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
In ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea riguardanti il “de minimis”, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Sempre limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. E sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, aumentato dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73 – c.d. “Sostegni-bis (prima era 50 mln).
Nel limite di 25 milioni di euro, invece, per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per maggiori informazioni consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornate.
Rammentiamo, infine, che – senza nuove indicazioni del Dipartimento Editoria – le domande di “prenotazione” per l’anno 2022 dovranno essere presentate dal 1° al 31 marzo.
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