Bonus pubblicità 2021: riapertura della piattaforma dal 1° al 31 ottobre, per l’invio della prenotazione

Dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione (prenotazione) per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

La nuova finestra temporale: dal 1° al 31 ottobre 2021 

Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda – come già comunicato in precedenza – che dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (prenotazione).

Gli investitori pubblicitari

Gli investitori pubblicitari che volessero usufruire del “Bonus pubblicità” per l’anno 2021 devono inviare la c.d. “prenotazione”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica

Le comunicazioni fatte precedentemente sono valide

Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque valide.

La obbligatorietà della domanda di prenotazione

Ricordiamo che, per gli  investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione.

Pertanto, fino al 31 ottobre, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione entro fine mese.

La ‘dichiarazione sostitutiva’ dal 1° al 31 gennaio 2022

Si ricorda che dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

L’entità del Fondo: 90 mln

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari  è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella  misura  unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (senza incremento).

In  ogni caso, nei limiti dei regolamenti  dell’Unione  europea  riguardanti il “de minimis”,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

65 milioni per giornali quotidiani e periodici, anche online

Il beneficio è concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e periodici, anche online (prima era 50 mln).

Nel limite di 25 milioni di euro, invece,  per  gli investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali, non partecipate  dallo  Stato.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornate.