Solo per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1%.
Come ricorda una nota pubblicata sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” (vedi modello e istruzioni) al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.
A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è riconosciuto:
- relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica (e massima) del 50% del valore degli investimenti effettuati;
- relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento dell’anno precedente.
La citata disposizione della legge di bilancio ha già previsto, per i soli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo.
L’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti “canali” di investimento.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.