Sulla base dei quesiti pervenuti, il DIE ha pubblicato sul proprio sito ulteriori risposte alle domande più frequenti. Le ultime FAQ sono state aggiornate il 21 ottobre 2020.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti in merito alla presentazione della domanda, i requisiti di accesso e i servizi ammissibili per il credito di imposta per i servizi digitali delle imprese editrici di quotidiani e periodici telematici.
In particolare con queste nuove FAQ, il Dipartimento fa maggiore chiarezza sui costi ammissibili, indicando alcuni esempi di servizi ‘ammissibili’ e ‘non ammissibili’ al computo del credito di imposta.
Ecco di seguito le ulteriori FAQ del Dipartimento:
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A) DOMANDA:
In fase di compilazione della domanda, è necessario inserire tutti i dipendenti (oltre 40) e tutte le testate digitali? Nel caso solo le testate digitali oppure anche le testate digitali e anche cartacee?
A) RISPOSTA:
In merito alla compilazione della domanda, si chiarisce che nell’elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato. Inoltre nell’elenco delle testate digitali edite dall’impresa è necessario indicare le sole testate digitali o digitali-cartacee in relazione alle quali l’impresa ha sostenuto le spese oggetto del credito di imposta.
2. SERVIZI AMMISSIBILI
A) DOMANDA:
Si chiede di indicare alcuni esempi di servizi ammissibili e non ammissibili.
A) RISPOSTA:
Si fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una indicazione di massima dei costi ammissibili:
• servizi di hosting di siti internet delle testate edite in formato digitale;
• servizi di protezione VPN per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato digitale;
• servizi di connettività ad Internet (es. ADSL, fibra ottica).
I costi relativi ai suddetti servizi dovranno essere indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della domanda e la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità indicate dal DPCM 4 agosto 2020 (*), dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo.
(*) Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del DPCM 4 agosto 2020 – nel disporre che le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione – si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile. Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si riportano altresì, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni servizi non ammissibili ai fini del credito d’imposta:
• servizi di e-commerce;
• licenze per utilizzo software di grafica;
• canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ricordiamo che fino al 20 novembre 2020 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha reso nota la procedura da seguire e pubblicato il Manuale utente.
Per leggere tutte le precedenti FAQ:
– Le nuove FAQ del Dipartimento editoria sul credito di imposta per i servizi digitali
– Credito di imposta per i servizi digitali, pubblicate le FAQ del Dipartimento editoria
Per saperne di più:
– Credito di imposta per i servizi digitali (anno 2020): adottato il decreto attuativo
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