Le nuove FAQ del Dipartimento editoria sul credito di imposta per i servizi digitali

Sulla base dei quesiti pervenuti, il DIE ha pubblicato sul proprio sito ulteriori risposte aggiornate alle domande più frequenti.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 novembre 2020. Ad oggi, non è ancora disponibile la procedura nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. Ne daremo puntuale notizia non appena sarà resa nota, insieme con il “Manuale utente”.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti in merito alla presentazione della domanda, i requisiti di accesso e i servizi ammissibili per il credito di imposta per i servizi digitali delle imprese editrici di quotidiani e periodici telematici.

Ecco di seguito le ulteriori FAQ del Dipartimento:

1. REQUISITI DI ACCESSO

A) DOMANDA

È possibile richiedere il credito digitale sui servizi per i quali si è già beneficiato di contributi pubblici (nello specifico bando voucher digitali 4.0 CCIAA Mantova)?

A) RISPOSTA:

L’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 dispone che il credito d’imposta per i servizi digitali è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Pertanto la misura agevolativa non appare compatibile con il contributo previsto dal bando “Voucher digitali impresa 4.0” emanato dalla Camera di Commercio di Mantova, concesso per investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale se esso è stato riconosciuto a fronte degli stessi servizi per i quali l’impresa intende richiedere il credito d’imposta.

2. SERVIZI AMMISSIBILI

A) DOMANDA

Cosa si intende per information technology di gestione della connettività? È possibile avere qualche esempio?

A) RISPOSTA:

Nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modemrouter oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.

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B) DOMANDA

L’espressione acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale va interpretata nel senso che la sola manutenzione evolutiva deve essere riferita alle testate edite in formato digitale, mentre l’acquisizione dei servizi di server e l’hosting può essere effettuata dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la totalità della loro attività?
Notebook, smartphone e storage possono essere considerati esempi di “information technology di gestione della connettività”?

B) RISPOSTA:

La misura è volta all’incentivazione dell’editoria digitale, pertanto sia l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva che l’acquisizione dei servizi di server e di hosting devono essere riferiti all’edizione della testata in formato digitale

Nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet).

I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”.

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C) DOMANDA:

Le fatture per servizi di streaming sono o meno da includere nella richiesta del credito d’imposta? Di fatto questo servizio è necessario per la trasmissione di una radio digitale/web radio (testata iscritta presso il tribunale); è quindi da considerarsi tra le spese di manutenzione evolutiva?
Per quanto riguarda invece i servizi di “information technology di gestione della connettività”, è da intendersi ricompreso anche il costo della fibra e quindi tutte le reti? Oppure cosa si intende più specificatamente?

C) RISPOSTA:

I costi per i servizi di streaming non sono ammissibili, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
Nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet. Il costo del collegamento ad Internet mediante fibra ottica è quindi da considerarsi ammissibile, purché tale collegamento sia effettivamente utilizzato per la gestione di una testata, quotidiano o periodico, edita in formato digitale.

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D) DOMANDA:

Avremmo bisogno di un chiarimento riguardo ai seguenti servizi digitali rientranti nell’agevolazione: information technology di gestione della connettività. Poiché in tale tipologia di servizio non viene fatto riferimento alle testate edite in formato digitale, che invece è presente nella prima tipologia di servizi agevolabili (acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale), riteniamo che possano considerarsi nel calcolo anche le spese di information technology e di gestione della connettività sostenute dall’azienda nel suo complesso. Risulterebbe comunque alquanto complicato, se non impossibile, determinare la quota parte di connettività e di gestione riferibile alle sole testate.

D) RISPOSTA:

Nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

3. DOCUMENTAZIONE

A) DOMANDA:

Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, l’effettuazione delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da determinati soggetti abilitati.
È possibile avere maggiori informazioni riguardo alla suddetta attestazione e alla documentazione che l’impresa editrice deve produrre?

A) RISPOSTA:

L’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 – nel disporre che le spese effettuate per l’acquisizione dei servizi digitali devono risultare da apposita attestazione – si riferisce al visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile. Tale attestazione, prevista dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 richiamato nel suddetto articolo 3, può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
Si fa presente che la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.

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B) DOMANDA:

Per le aziende aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (nel caso specifico, l’esercizio sociale chiude il 31 maggio di ogni anno), quali fatture devono essere indicate ai fini della domanda per fruire del credito di imposta? Quelle relative all’anno solare 2019 (1.1.2019-31.12.2019) ovvero quelle dell’esercizio al 31 maggio 2020 (1.6.2019-31.5.2020)?

B) RISPOSTA:

Ai sensi dell’art. 190, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 il credito d’imposta per i servizi digitali è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019; pertanto, le fatture prese in considerazione ai fini del credito d’imposta sono quelle riferite all’anno solare (1.1.2019 – 31.12.2019).

Seguiranno aggiornamenti…

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Per vedere tutte le precedenti FAQ:

Credito di imposta per i servizi digitali, pubblicate le FAQ del Dipartimento

Per saperne di più:

– Credito di imposta per i servizi digitali (anno 2020): adottato il decreto attuativo

– Credito di imposta per i servizi digitali: il DIE ha attivato una casella di posta elettronica dedicata

– Misure di sostegno per il settore editoriale relative all’anno 2020