Anche per l’anno 2021 (per quotidiani e periodici), ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’Iva viene abbattuta al 95% rispetto all’attuale 80%.
Percentuale di forfetizzazione della resa al 95 per cento
Il comma 7 dell’articolo 67 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73 (c.d. “Decreto Sostegni-bis) incrementa – anche per il 2021 – la percentuale di forfetizzazione della resa al 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici. Esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Il decreto ‘Sostegni-bis’
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73, attualmente in corso di conversione in parlamento, è incrementata la percentuale di forfetizzazione delle rese ai fini del conteggio dell’Iva.
L’articolo 67 ha incrementato la percentuale dall’80 al 95 per cento. Questa variazione, già introdotta dal Decreto Rilancio per il 2020, è limitata al 2021. La norma viene finanziata in un pacchetto di misure per le quali la legge stanzia un importo pari a 80,66 milioni di euro per l’anno 2021.
Aumenta la differenza con i libri
La modifica della percentuale di forfetizzazione delle rese dei giornali quotidiani e periodici acuisce la differenza di base imponibile tra questi ultimi e i libri (la cui resa forfettaria è rimasta al 70%), favorendo i prodotti di informazione.
L’aggio all’edicolante
In base a quanto disposto dall’articolo 67 del Decreto Legge 73/2021, varia l’aggio da riconoscere all’edicolante: dal 98,8% al 99,7%.
L’innovazione interesserà solo le pubblicazioni per le quali, in tema di IVA, si applica il regime di forfetizzazione della resa. Dal 1° gennaio 2022 si tornerà al prezzo defiscalizzato pari al 98,8% del prezzo di vendita.
Accordo editori – edicolanti
Al momento, non sappiamo ancora se, dopo la conversione in legge del provvedimento in esame – occorrerà stipulare un nuovo Verbale di Accordo editori – edicolanti, o sarà sufficiente fare riferimento a quello dello scorso anno.
Seguiranno aggiornamenti…
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Articolo 67, comma 7. del DL 73/2021
7. Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.