La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29128 del 21 ottobre 2020, ha fatto chiarezza sull’eventuale responsabilità penale per diffamazione a carico del direttore e del giornalista che abbiano leso l’onore e la reputazione di terze persone durante lo svolgimento di un’intervista.
La storica decisione ha definito una volta per tutte che bisogna scindere la responsabilità penale della persona intervistata da quella del giornalista autore del servizio. Bisogna inoltre fare distinzione tra la responsabilità del giornalista autore dell’intervista da quella del suo direttore. Il giudice, caso per caso, valuterà il possibile interesse pubblico in caso di pubblicazione o di messa in onda su radio, tv e on-line, tenendo sempre ben distinta e separata l’eventuale responsabilità dell’intervistato da quella dei giornalisti.
Si sancisce quindi la libertà di manifestazione del pensiero come diritto fondamentale “coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione”, nonché vera e propria “pietra angolare dell’ordine democratico” e “cardine di democrazia nell’ordinamento generale”. Sono state analizzate a fondo tutte le precedenti sentenze emesse dall’ordinamento italiano e quelle della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale.
Nella sentenza del 21 ottobre scorso, si legge che la libertà di stampa “assume un’importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico, nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo “diritto all’informazione” dei cittadini: un diritto, quest’ultimo, ‘qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale’, ed è caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. Non v’è dubbio, pertanto, che l’attività giornalistica meriti di essere ‘salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta’ che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere”.