L’AGCOM ha appena pubblicato la Delibera n. 182/22/CONS, “Modifiche al termine di invio per il 2022 delle comunicazioni di cui alla Delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 “Informativa Economica di Sistema”.
Termine per l’invio comunicazioni IES per il 2022
- Le comunicazioni di cui all’articolo 4 della delibera n. 397/13/CONS relative all’esercizio finanziario 2021 devono essere inviate, in deroga al termine di cui all’articolo 5 della stessa delibera 397/13/CONS, a partire dal 15 settembre e fino al 31 ottobre 2022.
- La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità (www.agcom.it) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La IES
L’Informativa Economica di Sistema (IES) dallo scorso anno è compilabile esclusivamente online accedendo ai servizi IES dal portale dei servizi dell’Autorità.
I nuovi modelli da compilare sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato” (al posto dei vecchi modelli “Base” e “Ridotto”).
La comunicazione all’Informativa Economica di Sistema è una dichiarazione e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (le analisi di mercato, la Relazione Annuale, il Sistema Integrato delle Comunicazioni, le indagini conoscitive). E consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.
L’Autorità ha disciplinato l’Informativa Economica di Sistema, da ultimo con la Delibera n. 397/13/CONS, come modificata dalle Delibere n. 235/15/CONS, n. 147/17/CONS e 161/21/CONS.
I soggetti obbligati
I soggetti obbligati sono: gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online.
Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.
I soggetti esentati
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione:
i soggetti che, nell’anno di riferimento (2020), abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.
I nuovi modelli
I modelli sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato”.
Facsimile modelli (N.B.: I facsimile hanno solo carattere informativo):
FACSIMILE_ModelloEsercizio.pdf
FACSIMILE_ModelloConsolidato.pdf
La compilazione
1. Editori, anche in formato elettronico
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 – ossia gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali – sono tenuti a compilare i modelli della serie “Esercizio”.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “ESERCIZIO”:
2. Motori di ricerca e fornitori di servizi di intermediazione online
Gli iscritti di cui all’art. 2, comma 1, obbligati all’invio della IES anche ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – I fornitori di servizi di intermediazione online, e I fornitori di motori di ricerca online – sono tenuti a compilare i modelli sia della serie “Esercizio” che della serie “Consolidato”.
3. Soggetti esteri con ricavi in Italia
I soggetti obbligati all’invio della IES soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo – sono tenuti a compilare esclusivamente i modelli della serie “Consolidato”.
Ai fini della dichiarazione, devono essere considerati i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “CONSOLIDATO”
ACCESSO AI SERVIZI PER LA COMPILAZIONE DELLA IES:
È necessario procedere alla registrazione del Soggetto giuridico tramite Rappresentante legale/Referente:
- Rappresentante legale/Referente in possesso di un’utenza SPID/CIE/TS-CNS.
Per i rappresentanti legali/referenti di diritto italiano (o equiparati) le modalità di autenticazione sono esclusivamente quelle indicate con gli acronimi SPID, CIE e TS-CNS. [Manuale registrazione utente]
- Rappresentante/Referente non in possesso di un’utenza SPID/CIE/TS-CNS perché straniero, selezionando la voce “Credenziali/Estero/Utente”.