Editoria

Il sostegno pubblico – parte VII

La Legge n. 198/2016 e il DLGS n. 70/2017

La legge n. 198 del 2016 ha istituito un Fondo per il pluralismo e l’innovazione, realizzando un nuovo modello. Nel Fondo affluiscono, tra l’altro, le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario.

Per garantire maggiore coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, la legge ha previsto diverse deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici.

Per quanto riguarda i principi direttivi di tale legge, il primo criterio attiene alla parziale ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.

Con riferimento alla veste giuridica, è stata prevista l’ammissione al finanziamento di:

  • imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
  • enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
  • limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Inoltre, è stato previsto il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per:

  • imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;
  • imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici: in tal caso, è stato definito già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
  • associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 206/2005;
  • imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero».

È stata, invece, esplicitamente prevista l’esclusione dal finanziamento di:

  • «organi di informazione di partiti, movimenti politici e sindacali, nonché periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Ulteriori requisiti previsti dai criteri direttivi attengono a: riduzione (da 3 o 5) a 2 anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata;
  • regolare adempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
  • edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, eventualmente anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo; obbligo di dare evidenza, nell’edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo;
  • obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna».

Per quanto concerne il calcolo dei contributi, i principi e criteri direttivi riguardano:

  • «previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi e fino alla misura massima del 50% di tali ricavi;
  • graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, che deve essere comunque non inferiore al 30% delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali, prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta;
  • valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate online che producono contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
  • previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
  • previsione di riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui».

Relativamente all’erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di raggiungere tempi di liquidazione minori.

La legge prevedeva che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, quindi entro metà febbraio 2017, un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze avrebbe reso operativa la riforma attuata dalla legge n. 198.

Questo avvenne, con un po’ di ritardo con il decreto legislativo del 15 maggio n. 70 del 2017. Il D.lgs. 70/2017, emanato secondo i principi direttivi della legge n. 198/2016, disciplina, in un quadro di regole semplificato e per quanto possibile omogeneo, requisiti, criteri e modalità per l’ammissione ai contributi diretti alla stampa, al fine di una ripartizione più selettiva ed efficiente delle risorse pubbliche che tenga conto, tra l’altro, dell’effettiva diffusione informativa dei giornali. Il provvedimento si articola in sette capi:

  • Capo I – “Finalità e destinatari dei contributi”;
  • Capo II – “Requisiti e criteri per il calcolo del contributo a favore delle cooperative giornalistiche, degli enti senza fini di lucro e delle imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro”;
  • Capo III – “Procedimento di liquidazione dei contributi diretti per le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro”;
  • Capo IV – “Contributo per il sostegno alle testate espressione di minoranze linguistiche”;
  • Capo V – “Contributo per il sostegno alla stampa italiana diffusa prevalentemente all’estero”;
  • Capo VI – “Contributo a sostegno dell’editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti”;
  • Capo VII – “Abrogazioni ed entrata in vigore”.

Possono accedere al finanziamento pubblico solo le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.

Si introduce l’obbligo di editare la testata in formato digitale in via esclusiva o in parallelo con l’edizione su carta. Per avere il contributo le imprese devono aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dall’applicazione di ciascuna tipologia di contratti di lavoro.

Vengono individuati scaglioni sulla base del numero crescente di copie vendute, ma nello stesso tempo vengono riconosciuti rimborsi per i costi di produzione più alti per le imprese che vendono meno. Per incentivare le pubblicazioni online è prevista una percentuale più alta di rimborso dei costi connessi all’edizione digitale.

È introdotto un limite massimo al contributo, che non può superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento del contributo. Si eliminano alcuni vincoli che di fatto impedivano l’ingresso alla contribuzione di nuovi soggetti. Si riduce a due anni, anziché cinque, il requisito di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata richiesto per accedere ai contributi.

Si escludono dal finanziamento alcune categorie come i giornali di partito e di sindacato e le imprese editrici facenti capo a società quotate in borsa e si pone un limite temporale alle imprese costituite sotto forma di S.p.A. o di S.r.l. con la maggioranza del capitale detenuta da fondazioni, cooperative, enti no profit.

Si introducono criteri premiali nuovi per le imprese che promuovono percorsi di alternanza scuola-lavoro e avviano corsi di formazione. Si ribadisce, secondo quanto disposto dalla legge n. 198, che possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

  • a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
  • b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
  • c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
  • d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  • e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
  • f) associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
  • g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. L’articolazione è complessa ma possiamo dire che con la riforma si interviene anche e soprattutto per semplificare le procedure e per uniformare, quanto più possibile e compatibilmente con la specialità di alcuni settori, requisiti, criteri di calcolo, tempi dell’istruttoria, riducendo le deroghe e le eccezioni presenti nella medesima e nelle normative precedenti.

uspi

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