La legge n. 198 del 2016 ha istituito un Fondo per il pluralismo e l’innovazione, realizzando un nuovo modello. Nel Fondo affluiscono, tra l’altro, le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario.
Per garantire maggiore coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, la legge ha previsto diverse deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici.
Per quanto riguarda i principi direttivi di tale legge, il primo criterio attiene alla parziale ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.
Con riferimento alla veste giuridica, è stata prevista l’ammissione al finanziamento di:
Inoltre, è stato previsto il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per:
È stata, invece, esplicitamente prevista l’esclusione dal finanziamento di:
Per quanto concerne il calcolo dei contributi, i principi e criteri direttivi riguardano:
Relativamente all’erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di raggiungere tempi di liquidazione minori.
La legge prevedeva che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, quindi entro metà febbraio 2017, un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze avrebbe reso operativa la riforma attuata dalla legge n. 198.
Questo avvenne, con un po’ di ritardo con il decreto legislativo del 15 maggio n. 70 del 2017. Il D.lgs. 70/2017, emanato secondo i principi direttivi della legge n. 198/2016, disciplina, in un quadro di regole semplificato e per quanto possibile omogeneo, requisiti, criteri e modalità per l’ammissione ai contributi diretti alla stampa, al fine di una ripartizione più selettiva ed efficiente delle risorse pubbliche che tenga conto, tra l’altro, dell’effettiva diffusione informativa dei giornali. Il provvedimento si articola in sette capi:
Possono accedere al finanziamento pubblico solo le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.
Si introduce l’obbligo di editare la testata in formato digitale in via esclusiva o in parallelo con l’edizione su carta. Per avere il contributo le imprese devono aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dall’applicazione di ciascuna tipologia di contratti di lavoro.
Vengono individuati scaglioni sulla base del numero crescente di copie vendute, ma nello stesso tempo vengono riconosciuti rimborsi per i costi di produzione più alti per le imprese che vendono meno. Per incentivare le pubblicazioni online è prevista una percentuale più alta di rimborso dei costi connessi all’edizione digitale.
È introdotto un limite massimo al contributo, che non può superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento del contributo. Si eliminano alcuni vincoli che di fatto impedivano l’ingresso alla contribuzione di nuovi soggetti. Si riduce a due anni, anziché cinque, il requisito di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata richiesto per accedere ai contributi.
Si escludono dal finanziamento alcune categorie come i giornali di partito e di sindacato e le imprese editrici facenti capo a società quotate in borsa e si pone un limite temporale alle imprese costituite sotto forma di S.p.A. o di S.r.l. con la maggioranza del capitale detenuta da fondazioni, cooperative, enti no profit.
Si introducono criteri premiali nuovi per le imprese che promuovono percorsi di alternanza scuola-lavoro e avviano corsi di formazione. Si ribadisce, secondo quanto disposto dalla legge n. 198, che possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. L’articolazione è complessa ma possiamo dire che con la riforma si interviene anche e soprattutto per semplificare le procedure e per uniformare, quanto più possibile e compatibilmente con la specialità di alcuni settori, requisiti, criteri di calcolo, tempi dell’istruttoria, riducendo le deroghe e le eccezioni presenti nella medesima e nelle normative precedenti.
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