La legge n. 416/1981 è stata modificata e integrata da ben quattro provvedimenti, il più incisivo dei quali è rappresentato senz’altro dalla legge n. 67/1987.
Nonostante il fatto che il titolo “Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416…”, tendesse a configurarla come un ulteriore testo integrativo della n. 416/81, l’organicità dell’intervento operato fu tale da qualificarla come una sorta di “seconda riforma”.
Fu proprio la legge n. 67 a dare una ulteriore spinta ai contributi indiretti (di cui tratteremo a parte) e, allo stesso tempo, un taglio ai contributi diretti, stanziati a tempo indeterminato soltanto per alcune categorie che presentassero precisi requisiti:
– imprese che editano pubblicazioni di particolare valore culturale;
– imprese editrici di giornali e riviste pubblicati all’estero o pubblicati in Italia e diffuse prevalentemente all’estero;
– imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche;
– imprese che editano quotidiani in favore di minoranze linguistiche;
– imprese che pubblicano quotidiani o periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche;
– imprese editoriali che decidono di non procedere a distribuzione o assegnazioni di utili o dividendi e conseguono ricavi pubblicitari non superiori al 40% dei costi complessivi.
La Legge n. 67/87 ridisegnò un articolato sistema di sostegno a favore di nuovi soggetti tassativamente indicati, con un espresso richiamo agli obblighi ed oneri indicati nella legge n. 416/81, e predispose un incremento del personale addetto alle strutture di controllo e all’erogazione delle provvidenze.
Per compensare parzialmente la riduzione delle sovvenzioni pubbliche dirette, nell’art. 5 prevedeva l’obbligo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, esclusi quelli economici, di destinare la metà delle spese della pubblicità istituzionale su quotidiani e periodici.
La Legge n. 250 del 1990 apportò ulteriori modifiche all’impianto originario del 1981: furono, infatti, stanziati ulteriori contributi integrativi destinati a stampa di partito, cooperative giornalistiche ed imprese editrici che fossero “esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro”.
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