Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022.
Il Decreto legge n. 228/2021 – (AC 3431-A/R), dopo l’esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, ha avuto un iter molto spedito. Infatti – con una serie di voti di fiducia sia alla Camera sia al Senato – il provvedimento è stato approvato in tempo utile.
Nel corso dell’iter parlamentare, il decreto legge ha subito notevoli modificazioni. Ricordiamo di seguito, le norme introdotte dall’articolo 14 (e successive modificazioni) che riguardano il comparto editoriale.
L’articolo 14, commi 1 e 2, aveva già nella formulazione originaria una norma in materia di editoria. Che, sostanzialmente, prorogava l’attuale regime di convenzione delle agenzie di stampa al 30 giugno 2022. Nel corso dell’iter del decreto-legge questo termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Istituendo una Commissione ad hoc che dovrebbe terminare i propri lavori il 30 giugno prossimo.
Il comma 2 bis dell’articolo 14, approvato in fase di conversione, ha fornito un’interpretazione autentica, estendendo la proroga a tutte le imprese editrici che accedono ai requisiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
La nuova norma sembra voler sanare la situazione delle imprese partecipate da enti non profit. Che non avevano l’intero capitale posseduto da un soggetto qualificato entro il 2021.
In sostanza, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro possono continuare a ricevere i contributi fino a tutto il 2025, senza alcuna trasformazione.
Importante è il comma 2 ter del suddetto articolo 14 della attuale legge. A seguito dell’entrata in vigore del quale le disposizioni previste dall’articolo 96 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative ai parametri di diffusione e alla stabilizzazione del contributo vengono estese anche ai contributi di competenza del 2022.
Quindi, anche il contributo di competenza del 2022 non potrà essere inferiore a quello percepito per l’anno 2019.
In relazione alla diffusione, il rapporto tra copie vendute e distribuite è ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali. In luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali. E il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Inoltre, viene estesa anche al procedimento amministrativo del 2022 – relativo ai contributi relativi al 2021 – la possibilità di postergare i pagamenti entro sessanta giorni dalla data di incasso dei contributi.
Pertanto, anche per quest’anno i costi potranno essere rendicontanti e non pagati entro il termine di perfezionamento della pratica (30 settembre). Fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.
Il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge in esame, estende anche al 2022 il contributo a favore delle emittenti radiofoniche private che hanno svolto servizio pubblico. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 per la digitalizzazione dell’archivio storico.
In termini più semplici, Radio Radicale, continuerà a ricevere il contributo anche per il 2022 per la digitalizzazione dell’archivio storico. Il contributo è fissato in 2 milioni di euro.
Di rilievo è il comma 4-ter dell’articolo 14. In ragione del quale il taglio dei contributi diretti introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, subisce una ulteriore proroga di altri 12 mesi (finora prevista fino al 2024), arrivando al 2025.
A seguito di questa proroga, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025. Del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026. Del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027 e definitivamente abrogati dal 2028.
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