In particolare, il contributo relativo all’annualità 2021 non potrà essere inferiore a quello percepito per il 2020 che, a sua volta, non potrà essere inferiore a quello liquidato per il 2019.
Per il 2021, si prevede un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole fino ad € 1.000, entro il tetto di spesa di € 7,2 milioni di euro.
Nella giornata di venerdì 18 dicembre 2020, la Camera dei Deputati ha approvato la legge di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori”. In tema di editoria e per contrastare la situazione di crisi del settore, per le imprese che beneficiano dei contributi diretti previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono state introdotte alcune novità.
Segnaliamo che, ad oggi, la Legge di conversione non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto-legge (AC 2828) – al quale sono state apportate modifiche nel corso della conversione in legge – reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
Evidenziamo, al riguardo, che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti legge di cui si è proposta l’abrogazione.
Di seguito si dà conto dei principali interventi contenuti nel provvedimento che, come anticipato, incorpora le disposizioni degli altri decreti Ristori e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti legge non convertiti.
In particolare, nel settore dell’informazione e dell’editoria:
Contributi diretti all’editoria (articolo 5, comma 7/bis)
Per i contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono state introdotte alcune novità.
Per imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, si confermano, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall’art. 96 del D.L.104/2020 (L.126/2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020.
Nello specifico:
– si estende all’annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo.
– si estende all’annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25% (invece del 30%) delle copie distribuite per le testate locali e al 15% (invece del 20%) delle copie distribuite per le testate nazionali.
– infine, per la medesima annualità contributiva 2021 si prevede che, qualora dall’applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l’annualità 2019, l’importo è parificato a quello corrisposto per il medesimo anno, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (Articolo 5, comma 7-bis).
Contributo una tantum agli edicolanti, per il 2021 (articolo 6-ter)
Per il 2021, si prevede un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole, fino ad € 1.000 ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni di euro, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (Articolo 6-ter).
Servizi di media audiovisivi (articolo 6-bis, commi 18 e 19)
In materia di servizi di media audiovisivi, si modifica l’articolo 27, comma 6 del Testo Unico (D.Lgs. n. 177 del 2005), prevedendo che in caso di trasferimento di concessione per emittenti radio in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare e che tale disposizione si applichi anche alle emittenti nazionali mentre precedentemente era consentito che le emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale titolari di concessione a carattere commerciale potessero trasferirla ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (Articolo 6-bis, commi 18 e 19).
Nessuna proroga al taglio ai contributi diretti, ma la norma non produce effetti immediati
Non è stata, invece, approvata la proroga del taglio ai contributi diretti introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 185 che, pertanto, entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2021 anche se per il precedentemente citato articolo 5, comma 7/bis del DL Ristori ne viene di fatto eluso l’effetto.