Il Digital Services Act rappresenta un punto di svolta nella tutela dei diritti fondamentali di chi si muove nel contesto digitale. Definisce infatti una serie di obblighi di trasparenza verso i fornitori dei servizi e allo stesso tempo promuove la crescita e l’innovazione del mercato.
La necessità di una nuova regolamentazione deriva dalla forte espansione delle piattaforme e dei motori di ricerca, che col tempo sono diventati i veri e propri gestori del mercato digitale. Hanno infatti assunto un ruolo strategico sia per quanto riguarda l’accesso che la permanenza delle aziende sul mercato.
Il DSA introduce nuovi obblighi per i fornitori di servizi digitali che operano all’interno dell’Ue, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza.
Tali obblighi si riferiscono a contenuti illegali, che quindi non rispettano il diritto dell’Unione o di qualunque Stato membro (Art. 3, Par. 1, lettera “h” del DSA).
La disinformazione in questo caso non rientra nella definizione di contenuto illegale, perciò non è soggetta alla rimozione obbligatoria. Questo per garantire un bilanciamento tra corretta informazione e tutela della libertà di espressione.
Ciò non vale per le piattaforme online di grandi dimensioni, che sono soggette ad obblighi più stringenti a causa dei significativi rischi sociali derivanti dal maggior numero di utenti che possono accedere.
Nel caso di presenza di un contenuto illegale, la richiesta di rimozione delle autorità giudiziarie e amministrative nazionali competenti deve rispettare l’art.9 del DSA. Deve quindi riferirsi a url specifici, contenere una motivazione che illustri l’illegalità del contenuto e descrivere le modalità di rimedio che il fornitore deve seguire.
Se queste condizioni non sono rispettate il fornitore non può essere ritenuto responsabile.
Come precedentemente accennato, il DSA considera una categoria a parte le VLOP (Very Large Online Platform), che sono soggette a restrizioni differenti dalle altre piattaforme.
Queste sono infatti sottoposte annualmente ad un “Audit”, ovvero un controllo operato da terze parti per valutare se le disposizioni del Digital Services Act sono rispettate.
Sono applicati obblighi di trasparenza più rigidi per quanto riguarda la pubblicità online. Le VLOP devono infatti garantire agli utenti almeno un’opzione che non implichi la profilazione.
Gli articoli 40 e 41 del DSA prevedono inoltre che queste grandi piattaforme permettano l’accesso ai dati al coordinatore dei servizi digitali e che nominino un responsabile di conformità che sorvegli l’osservanza del regolamento.
Nel caso in cui una piattaforma di grandi dimensioni non rispetti le norme, allora sarà soggetta ad una vigilanza rafforzata e sarà redatto un piano di azione. Se anche quest’ultimo non dovesse risultare sufficiente la Commissione Ue potrà intervenire con sanzioni pecuniarie e ammende.
Articolo di L.L.
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