È stato pubblicato ieri, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria (DIE), l’Avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale valido per il triennio 2024-2026, ai sensi del DPCM dell’11 luglio 2023, concernente i requisiti e i parametri per l’iscrizione nell’elenco.
All’articolo 3 dell’avviso pubblico è chiarito che le domande di iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa devono pervenire a partire dal 12 agosto 2023 e non oltre il 30 settembre 2023 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dieelencoagenzie@pec.governo.it.
Per gli anni successivi, le domande per l’iscrizione nell’Elenco presentate rispettivamente dal 1° al 31 ottobre 2024, con effetto dall’anno 2025, e dal 1° al 31 ottobre 2025, con effetto dall’anno 2026.
L’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
Il DPCM 11 luglio 2023, firmato dal sottosegretario Sen. Barachini, conteneva i requisiti e i parametri per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale per il triennio 2024-206.
Il DPCM reca le disposizioni per l’attuazione della riforma delle Agenzie di stampa disposta dall’articolo 17 del decreto-legge n. 198 del 2022.
In particolare, con riferimento ai commi 2 e 4 del decreto-legge, sono definiti i requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco e vengono disciplinate le procedure negoziate per l’acquisizione dei notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico, offerti dalle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell’Elenco, aggiornato con cadenza almeno annuale.
Il DPCM prevede una fase transitoria nel triennio 2024-2026 di prima applicazione della riforma, al termine della quale si provvederà all’aggiornamento dei requisiti e parametri per giungere alla formazione di un nuovo Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.
Nella fase transitoria, il parametro da assumere a riferimento per la quantificazione dei corrispettivi dei contratti eventualmente stipulati a seguito del positivo esito della procedura negoziata, è individuato dall’articolo 6 del DPCM, mentre i criteri e parametri da applicare successivamente sono definiti dall’articolo 4.