DIE: prorogato il credito di imposta per i servizi digitali

Un comunicato del Dipartimento Editoria ricorda che la misura agevolativa è estesa anche agli anni 2021 e 2022.

Le domande di ammissione per questo anno potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

Credito di imposta per le testate online

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, con un post sul proprio sito istituzionale del 10 giugno scorso, ricorda che l’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge bilancio 2021), ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Presentazione delle domande anno 2021

Le domande di ammissione per l’anno 2021 potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal DPCM 4 agosto 2020.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale  impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Limite del Fondo

Il limite di spesa complessivo è fissato rispettivamente in 8 milioni di euro e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Chi può accedere al beneficio

Ricordiamo che il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti ai quotidiani e periodici.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  1. sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
  2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  3. indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  5. impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Calcolo del credito

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Informazioni utili

Per tutte le informazioni e chiarimenti, rimandiamo alle FAQ pubblicate dal Dipartimento editoria nel 2020.

Promemoria

Ritorneremo sul tema nel caso di nuovi interventi legislativi o attuativi. E, comunque, ricorderemo per tempo la scadenza ai  nostri associati.