La V Commissione – Bilancio – del Senato ha iniziato ieri, 20 luglio, l’esame del provvedimento con le modificazioni al testo, apportate dalla Camera dei deputati.
Il nuovo testo dell’articolo 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari).
Ieri, 20 luglio, la Commissione Bilancio del Senato ha iniziato l’iter per la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis) – AS 2320.
Approvazione entro il 24 luglio 2021
Dopo l’approvazione del decreto , con voto di fiducia alla Camera, è pronosticabile la stessa procedura al Senato, dato che il provvedimento ha scadenza 24 luglio 2021.
La relazione del Presidente della commissione
Il presidente Pesco (M5S), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando innanzitutto, che il disegno di legge di conversione prevede l’abrogazione del decreto-legge n. 89 del 2021 e del decreto-legge n. 99 del 2021, con salvezza degli effetti.
Norme in materia di cultura e sostegno all’editoria
Per quanto riguarda le norme in materia di cultura ed editoria, il Presidente ha voluto sottolineare che il Titolo VII (articoli da 65 a 67-bis) reca misure in materia di cultura. Ed ha illustrato alcune modifiche introdotte alla Camera.
L’articolo 65, comma 9
L’articolo 65, comma 9, incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.
Il comma 9-quinquies dell’articolo 67
Il comma 9-quinquies dell’articolo 67, in primo luogo, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 alcuni termini temporali, relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”) e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento.
In secondo luogo, si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di una commissione tecnica, al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI. I lavori della commissione devono concludersi entro il 20 ottobre 2021.
L’articolo 67, comma 13-bis
L’articolo 67, comma 13-bis, prevede una proroga dei poteri di istruttoria dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in merito alla verifica della sussistenza di posizioni lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche. L’articolo in questione proroga il termine che era stato previsto dall’articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge n. 125 del 2020.
La seduta è stata,poi, aggiornata ad altra data.
Il nuovo testo dell’articolo 67
Riportiamo, di seguito, il nuovo articolo 67, nel testo del governo sul quale è stata posto il voto di fiducia a Montecitorio:
Articolo 67.
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)
Sostegno alla distribuzione nei piccoli Comuni
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2.
Il credito d’imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3.
L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d’imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Resa forfetaria al 95 per conto (anziché 80%)
7. Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Credito di imposta per le edicole e le imprese di distribuzione della stampa
8. All’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalità ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2020», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.Credito di imposta per acquisto carta
9-bis. Il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l’anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Differimento del commissariamento dell’INPGI
9-quinquies. Al comma 31 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 30 giugno 2021. Fino alla stessa data » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021.
Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e dell’INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo ».
Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari
10. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
« 1–quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1o ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5.
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1o ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.
Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
Abolizione dello sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani o periodici per le famiglie meno abbienti
11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612 e 613 sono abrogati.
I tagli dei contributi diretti all’editoria slittano al 2024
11-bis. All’ articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta mesi ».
(394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017,n. 70).
Coperture finanziarie
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.
Stabilizzazione del bonus pubblicità anche per gli anni successivi
13. A decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Proroga dei poteri dell’AGCOM per la verifica di posizioni lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche
13-bis. All’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: « per i successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di re cepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall’articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».
Seguiranno aggiornamenti in merito all’iter del decreto di conversione.
Ci riserviamo di approfondire singolarmente i provvedimenti, una volta approvati definitivamente.