Da oggi, 19 gennaio 2023, è possibile presentare le domande di ammissione per l’anno 2022 al credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
La finestra per l’acceso al credito si chiuderà il 21 febbraio 2023.
Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria (DIE) è stata pubblicata, lo scorso 6 dicembre, la circolare che regolamenta termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023.
Il credito di imposta carta
L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m. e l’articolo 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Per l’attuazione della misura, l’articolo 188 richiama espressamente il quadro normativo con cui è stata regolamentata l’agevolazione negli anni pregressi, vale a dire le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182 – 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
Sulla misura agevolativa si era espressa favorevolmente la Commissione europea che, con la decisione positiva n. C(2021) 7601 final pubblicata in data 9 dicembre 2021 sul sito della stessa Commissione Europea, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Successivamente, l’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
La suddetta disposizione ha, inoltre, stabilito che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato art. 188 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
A seguito della nuova notifica della misura da parte del Dipartimento, la Commissione europea, con la decisione positiva n. “C(2022) 7875 final” relativa all’Aiuto di Stato “SA. 103737 (2022/N)”, si è pronunciata sulla compatibilità dell’agevolazione con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, autorizzandone l’ulteriore applicazione per il biennio 2022-2023, con riferimento ai costi sostenuti rispettivamente negli anni 2021 e 2022.
La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 6 dicembre 2022 fornisce precisazioni sulle modalità applicative del credito d’imposta per gli anni 2022 e 2023.
Chi può accedere al beneficio
Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Sono ammesse al beneficio le imprese con:
- sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.
Spese ammesse
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Nella domanda per l’anno 2022 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2021. Nella domanda per l’anno 2023 sono dichiarate le spese sostenute nell’anno 2022.
Come e quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate entro i seguenti termini:
- per l’anno 2022, dalle ore 10.00 del 19 gennaio 2023 alle ore 17.00 del 21 febbraio 2023;
- per l’anno 2023, dalle ore 10.00 del 5 settembre 2023 alle ore 17.00 del 6 ottobre 2023.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da persona delegata, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta carta 2022 (spese sostenute nell’anno 2021)” oppure “Credito di imposta carta 2023 (spese sostenute nell’anno 2022)” .
Calcolo del credito d’imposta
Il credito di imposta è previsto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
Riconoscimento del credito d’imposta
Gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d’imposta con il relativo importo spettante, sono approvati con decreti del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicati sul sito del DIE.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Per maggiori informazioni
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.carta@governo.it.