Emanato il 29 dicembre il decreto del Capo del DIE con l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici, con l’indicazione dell’importo a ciascuna spettante.
È stato emanato ieri, 29 dicembre 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi digitali.
In allegato al decreto, è pubblicato l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione dell’importo a ciascuno spettante.
Nell’elenco sono indicate anche le imprese che, pur avendo titolo teorico al credito, non ne potranno fruire, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
In particolare, per 6 imprese si è reso necessario, sulla base della capienza residua dell’importo concedibile riportata nella Visure Aiuti de minimis, procedere alla registrazione di un importo inferiore rispetto a quello ammissibile.
Per 7 imprese, la registrazione non è stata possibile per incapienza dell’importo concedibile come risultante nella Visure Aiuti de minimis.
L’elenco è stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.
Il credito di imposta sui servizi digitali (detto anche “Bonus testate online”) è previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal DPCM 4 agosto 2020.
il DIE ricorda – con un apposito comunicato del 16 giugno scorso – che l’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge bilancio 2021), ha prorogato anche per il 2022 detto credito di imposta.
Il limite di spesa complessivo è fissato rispettivamente in 8 milioni di euro per il 2021 e in 10 milioni di euro per il 2022.
Le domande di ammissione per questo anno potevano essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.
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