Emanato il 29 dicembre il decreto del Capo del DIE con l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici, con l’indicazione dell’importo a ciascuna spettante.
Il decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della PCM
È stato emanato ieri, 29 dicembre 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi digitali.
L’importo ammissibile e il credito concesso
In allegato al decreto, è pubblicato l’elenco dei beneficiari, con l’indicazione dell’importo a ciascuno spettante.
Nell’elenco sono indicate anche le imprese che, pur avendo titolo teorico al credito, non ne potranno fruire, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
In particolare, per 6 imprese si è reso necessario, sulla base della capienza residua dell’importo concedibile riportata nella Visure Aiuti de minimis, procedere alla registrazione di un importo inferiore rispetto a quello ammissibile.
Per 7 imprese, la registrazione non è stata possibile per incapienza dell’importo concedibile come risultante nella Visure Aiuti de minimis.
Elenco trasmesso alla Agenzia delle Entrate
L’elenco è stato già trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.
Il codice tributo 6919
Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.
Fonti normative
Il credito di imposta sui servizi digitali (detto anche “Bonus testate online”) è previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal DPCM 4 agosto 2020.
La misura agevolativa è estesa anche per l’anno 2022
il DIE ricorda – con un apposito comunicato del 16 giugno scorso – che l’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge bilancio 2021), ha prorogato anche per il 2022 detto credito di imposta.
Limite del Fondo
Il limite di spesa complessivo è fissato rispettivamente in 8 milioni di euro per il 2021 e in 10 milioni di euro per il 2022.
Le domande di ammissione per questo anno potevano essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.