Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il 31 marzo 2023 scade il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per l’ammissione ai contributi per l’anno 2022 a sostegno della stampa periodica italiana all’estero, previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70. Le domande inviate oltre il termine di legge saranno considerate inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la dichiarazione attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero e allegare il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2017, tutta la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale; i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria. Inoltre gli importi indicati nei Prospetti devono essere espressi nella moneta locale.
Si invita gli editori ad utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito e a compilarla digitalmente.
Entro lo stesso termine del 31 marzo 2023 devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa – UFFICIO ACCETTAZIONE – Via dell’Impresa, 90 – 00187 Roma.
Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all’estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all’estero.
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
Si invita gli editori ad utilizzare esclusivamente la modulistica pubblicata su questa pagina provvedendo a compilarla digitalmente:
Documenti da allegare alla domanda:
Nel caso in cui l’impresa editrice si avvalga della certificazione di una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui la stessa ha sede, i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono recare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore dichiari di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati riportati nei prospetti, attestandone la veridicità.
Qualora l’impresa editrice non si avvalga della società di revisione o la certificazione del revisore non riporti in modo completo tutte le informazioni e assunzioni di responsabilità sopra indicate, i prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere corredati dalla documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno considerati ammissibili ai fini del contributo.
Si segnala che l’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 70/2017 stabilisce che la documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale. Pertanto, i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria.
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