Bonus pubblicità 2021, slitta la finestra temporale per la presentazione delle domande: dal 1° al 31 ottobre

Il lasso temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostato nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Posticipazione dell’invio della “prenotazione”

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 31 agosto scorso, pubblicata sul proprio sito internet, comunica che si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

La motivazione del rinvio

Il DIE spiega che tale dilazione è dovuta a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

LA NUOVA FINESTRA TEMPORALE: DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2021 

La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché, come precedentemente comunicato, dal 1° al 30 settembre 2021).

Invariata la modalità di presentazione della domanda

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. Accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Le comunicazioni fatte precedentemente sono valide

Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche  trasmesse  nel periodo compreso tra il 1° ed  il  31  marzo  2021  restano  comunque valide”.

La obbligatorietà della domanda di prenotazione

Ricordiamo che, per gli  investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione.

Pertanto, con questo nuovo rinvio, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di ottobre 2021.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’entità del Fondo: 90 mln

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari  è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella  misura  unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (senza incremento).

In  ogni caso, nei limiti dei regolamenti  dell’Unione  europea  riguardanti il “de minimis”,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La ripartizione del Fondo: 65 mln per la stampa

Il beneficio è concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e periodici, anche online (prima era 50 mln).

Nel limite di 25 milioni di euro, invece,  per  gli investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali, non partecipate  dallo  Stato.