Dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione (prenotazione) per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.
Con una nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda – come già comunicato in precedenza – che dal 1° al 31 ottobre 2021 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (prenotazione).
Gli investitori pubblicitari che volessero usufruire del “Bonus pubblicità” per l’anno 2021 devono inviare la c.d. “prenotazione”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica
Il Dipartimento editoria conferma che “le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”.
Ricordiamo che, per gli investitori pubblicitari, la prenotazione del credito di imposta è obbligatoria per usufruire della agevolazione.
Pertanto, fino al 31 ottobre, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione entro fine mese.
Si ricorda che dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (senza incremento).
In ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea riguardanti il “de minimis”, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online (prima era 50 mln).
Nel limite di 25 milioni di euro, invece, per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per maggiori informazioni consultare la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornate.
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