Inoltre, ha riaperto – dal il 1° e il 30 settembre 2021 – la possibilità di presentare la comunicazione telematica di prenotazione del credito (scaduta il 31 marzo scorso).
Sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 25-05-2021, è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021 n 73, concernente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “Sostegni-bis”).
Tra le molteplici norme che compongono il provvedimento, l’articolo 67 contiene “Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari”.
Occorrerà concentrare l’attenzione sui diversi incentivi proposti, in articoli specifici di analisi che troverete in questo Notiziario USPI dai prossimi giorni.
Bisogna, comunque, tener presente che, oltre alla conversione in legge del decreto che potrebbe comportare modifiche al testo di legge, per molte normative sarà necessario attendere, da parte del DIE, i relativi decreti attuativi.
Oggi ci soffermiamo, particolarmente, sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari che ha riscontrato modifiche al testo già approvato con la Legge di bilancio 2021.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è concesso, ai medesimi soggetti già contemplati (imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali), nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.
In ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea riguardanti il “de minimis”, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio e’ concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online (prima era 50 mln).
nel limite di 25 milioni di euro, invece, per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
La novità importante introdotta dal decreto Sostegni-bis riguarda la riapertura dei termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito, scaduta il 31 marzo scorso.
“Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno.
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”.
Pertanto, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di settembre 2021.
Ricordiamo che l’invio della comunicazione è conditio sine qua non per accedere al contributo.
Per le finalità di cui sopra, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”
Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede Quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77. uanto a 25 milioni di euro con le risorse rinvenienti dal comma 11.
A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.
A decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. E per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Seguiranno aggiornamenti…
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