Il prodotto editoriale “periodico” è “ab origine” quello specifico prodotto che è contraddistinto da una testata e che viene pubblicato secondo una scansione temporale dichiarata all’atto della sua registrazione.
Non si tratta di caratteristiche originarie, poiché i prodotti editoriali del XVII secolo, per esempio, non erano sempre contraddistinti da una testata (vedi i Corantos o Krant) e non erano vincolati a una periodicità fissa. Nel tempo, il consolidamento del settore portò alla periodicità e alla testata fisse.
Stiamo parlando di giornali cartacei, gli unici almeno fino agli anni ’90 del XX secolo. Si tratta, quindi, di oggetti fisici che vengono prodotti a partire dalla frequenza quotidiana fino a quella annuale. Naturalmente, è appena il caso di dire che parliamo di editoria periodica, distinguendola dall’altro grande comparto che è quello dell’editoria libraria. La nostra Costituzione vigente, al quinto comma dell’art. 21 dispone la possibilità per la legge di stabilire, “con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della ‘stampa periodica’”, quindi di tutta la stampa giornalistica non libraria.
Fin qui, tutto chiaro e abbastanza coerente.
Il prodotto editoriale era stato originariamente definito dalla Legge n. 47/1948 e, preso atto della nascita di internet e dell’informazione online, la Legge n. 62/2001 ha cercato di fare un passo in avanti per ricomprendere nel prodotto editoriale anche quello digitale.
Il tentativo non riuscì, non raggiunse cioè il risultato desiderato perché prevedeva il riconoscimento di un giornale online come tale sul presupposto della “periodicità regolare”. Ci si accorse subito, o quasi, che il criterio della periodicità regolare era adatto solamente ai giornali cartacei e, al limite, poteva indicare il PDF di un cartaceo pubblicato su internet, quindi non un giornale online.
Dopo anni di incertezze e di imbarazzi, nelle ultime fasi del procedimento legislativo di approvazione della Legge n. 198/2016 fu aggiunto un emendamento che andava a integrare la definizione di prodotto editoriale regolando il c.d. “quotidiano online”. La norma in sé non è scritta male e chiarisce alcune delle specificità del settore ma presenta due evidentissimi difetti concettuali:
- Conserva ancora il requisito della periodicità, parlando di quotidiani;
- Non regola, a questo punto, i periodici online, anche se, argomentando in base alle norme di legge si può arrivare a stabilire cosa sia un periodico online diverso dal quotidiano.
La Legge n. 198/2016 usa l’espressione “frequenza di aggiornamento almeno quotidiana”. Evidentemente una frequenza di aggiornamento non quotidiana determinerebbe la caratteristica di un periodico online. Ma si tratta sempre di interpretazioni di una norma basata su concetti che appartengono ad un altro settore, adeguati all’editoria digitale e non idonei, quindi, alla sua comprensione e alla sua regolamentazione specifica.
Non è soltanto il momento di completare la definizione di prodotto editoriale online. È tempo di definirlo secondo le sue caratteristiche, il suo linguaggio, la cultura di cui è portatore.