L’esame della norma, riproposta nel maxi emendamento del governo, ha superato il voto al Senato ed ora è al vaglio della Camera dei deputati.
Come precisato nell’articolo di questo notiziario del 18 marzo scorso, l’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) attualmente in corso di conversione alla Camera dei deputati – AC 2463, dopo l’approvazione al senato con voto di fiducia del 9 aprile scorso, ha introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La norma, ricorda un post del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio, ha infatti stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
COSA CAMBIA PER IL 2020
In sostanza, la variazione introdotta con la citata disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 30 per cento.
Premesso quanto sopra, va anche chiarito che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ciò comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche:
– i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
– i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari; e
– i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
COSA RESTA INVARIATO
Con la nuova disposizione normativa sono invece rimasti invariate:
– le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie degli investimenti pubblicitari (cioè: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali);
– le condizioni dell’agevolazione:
a) l’utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) il rispetto del limite massimo complessivo di spesa;
c) il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis;
d) l’applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90.
Ricordiamo che – in considerazione della novità – con la stessa norma è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che dovrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Va precisato, inoltre, che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.
Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell’apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020.
Rammentiamo, da ultimo, che ad oggi sul relativo capitolo di spesa sono allocati 27,5 milioni di euro.