Il Garante per la protezione dei dati personali ammonisce una Immobiliare e la sanziona per non aver fornito riscontro alle richieste di informazioni.
Rispettare le finalità stabilite nelle condizioni d’uso del servizio social
“Le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio”, ha riaffermato il Garante della privacy nella Newsletter del 6/10/2021, pubblicata sul sito dell’Autorità.
L’intervento del Garante
L’Autorità, racconta la nota, è dovuta intervenire – doc. web n. 9705632 – nei confronti di una Agenzia immobiliare (La Prima Srl) che ha proposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti di Linkedin.
La motivazione dell’Autorità
Questa piattaforma (Linkedin) – sottolinea il Garante – infatti “ha come finalità lo scambio di contatti al fine di fornire opportunità di lavoro. E non prevede che gli utenti del social network possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa”.
La finalità commerciale è in contrasto son le condizioni contrattuali del social network
Secondo l’Autorità, non ha rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti.
“Ciò che conta è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è stato inviato, finalità che è in contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network”, specifica l’Authority.
Rivolto un ammonimento all’Agenzia
Rilevato l’illecito, il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative.
L’Autorità ha ritenuto la misura sufficiente e proporzionata, considerando il fatto che si tratta di una piccola impresa, esposta alla crisi economica causata dalla pandemia, che non risultano ulteriori procedimenti a suo carico e che si è trattato di un solo contatto diretto alla reclamante.
Ma assegnata una sanzione di 5mila euro
L’agenzia ha comunque dovuto subire una sanzione di 5.000 euro per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza.