Ricordiamo agli associati le scadenze dei due adempimenti obbligatori per gli iscritti al ROC – Registro degli operatori di comunicazione, presso l’AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che quest’anno hanno modalità e scadenze diversificate.
COMUNICAZIONE ANNUALE TELEMATICA AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE
Scadenza:
– per le società di capitali o cooperative, entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio.
– per i restanti soggetti, entro il 31 luglio 2021.
Vogliamo ricordare che, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato A alla Delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicarne l’aggiornamento.
Tale comunicazione deve essere trasmessa, secondo quanto previsto dal citato articolo 11, per i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio, mentre per i restanti soggetti entro il 31 luglio 2021, aggiornata a tale data.
I soggetti obbligati
Ricordiamo che – tra i soggetti obbligati alla Comunicazione annuale – vi sono:
A) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità.
B) i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006.
Solo in modalità telematica
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, la comunicazione annuale va trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso l’accesso, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS), al portale www.impresainungiorno.gov.it.
Sanzioni
Si fa presente che la violazione degli articoli 11 e 13 costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art. 24 del Regolamento.
Operatori di servizi di media audiovisivi e TV
Si ricorda, da ultimo, che la trasmissione della comunicazione annuale – per i fornitori di servizi di media audiovisivi e gli operatori di rete televisiva – è necessaria per consentire l’acquisizione dei dati utili a svolgere le attività di cui all’art.23, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS e si raccomanda, pertanto, la corretta compilazione dei modelli 21/ROC e 24/ROC, così come modificati dalla delibera n. 308/16/CONS.
Le imprese richiedenti i contributi diretti all’editoria
Le imprese richiedenti i contributi ai sensi della legge 198/2016, effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.
***************
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (IES)
Scadenza:
30 settembre 2021 per tutti.
Di recente, l’Autorità per le comunicazioni, con la Delibera 161/21/CONS del 12 maggio 2021, ha parzialmente modificato Delibera 397/13/CONS del 25 giugno 2013.
Slittamento dell’approvazione del bilancio 2020
Il decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1, modificato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle società sia convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle società, di inviare la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” per l’anno 2021 sino alla data ultima del 30 settembre 2021 (anziché del 31 luglio 2021).
I soggetti obbligati
I soggetti obbligati all’invio della IES sono tenuti a compilare i modelli disponibili sul portale dell’Autorità, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
I nuovi modelli
I modelli sono suddivisi in due serie: “Esercizio” e “Consolidato”.
La compilazione
Editori anche in formato elettronico
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 – ossia gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali – sono tenuti a compilare i modelli della serie “Esercizio”.
Motori di ricerca e fornitori di servizi di intermediazione online
Gli iscritti di cui all’art. 2, comma 1, obbligati all’invio della IES anche ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – I fornitori di servizi di intermediazione online, e I fornitori di motori di ricerca online – sono tenuti a compilare i modelli sia della serie “Esercizio” che della serie “Consolidato”.
Con ricavi in Italia
I soggetti obbligati all’invio della IES soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, – le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo – sono tenuti a compilare esclusivamente i modelli della serie “Consolidato”.
Ai fini della dichiarazione, devono essere considerati i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero.
L’AGCOM dovrà pubblicare ulteriori indicazioni.
Seguiranno aggiornamenti…