Secondo la Corte, il ricorso alla decretazione d’urgenza per disciplinare l’intermediazione del diritto d’autore anche in favore di organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE era sorretto da adeguate ragioni di necessità e urgenza.
Con la Sentenza 149/2020 depositata il 13 luglio 2020 e pubblicata in G.U. del 15/07/2020 n. 29 (Presidente: Cartabia – Redattore: Amato), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge n. 148/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, sollevata dal Tar del Lazio con ordinanza del 16 aprile 2019 per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione (carenza dei presupposti di necessità e urgenza).
La disposizione portata all’attenzione della Cassazione, in attuazione della direttiva 2014/26/UE (Sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno la c.d. “direttiva Barnier”), è intervenuta a modificare gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, consentendo l’attività di intermediazione dei diritti d’autore – fino a quel momento di esclusiva spettanza della SIAE – anche ad altri organismi di gestione collettiva, quali l’Associazione LEA – Liberi Editori e autori.
La questione di legittimità è stata, infatti, sollevata nell’ambito del giudizio promosso dalla SIAE per l’annullamento dell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, nella parte in cui include LEA, tra tali organismi, asserendo che questa risulterebbe priva di tutte le caratteristiche necessarie per svolgere le attività di intermediazione dei diritti d’autore a norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017 (Attuazione della direttiva direttiva Barnier).
La Corte ha avuto modo di affermare che l’intervento effettuato dal legislatore con il decreto legge n. 148 del 2017 non può essere dichiarato manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza, dovendo ravvisarsi la legittimità del ricorso alla decretazione di urgenza nella «necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e di evitare l’apertura di una procedura di infrazione» relativa al non completo recepimento della direttiva Barnier.
«Con la disposizione censurata – si legge nel comunicato dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale – il Governo ha inteso eliminare il monopolio della SIAE nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, che aveva già destato dubbi di compatibilità con il diritto europeo, non ancora tradotti in una procedura d’infrazione, che il Governo in questo modo ha evitato. Né la disposizione violava i criteri di omogeneità previsti per la decretazione d’urgenza, in quanto rientrava tra gli oggetti esplicitamente previsti nella Premessa del decreto-legge»pri