Decreto Milleproroghe 2020, il testo definitivo. Cosa prevede la normativa in tema di editoria

Proroga di ulteriori 12 mesi dei tagli ai contributi diretti al settore e per le Agenzie di stampa conferma fino al 31/12 del contratti con il governo e prolungamento della cassa integrazione salariale per i giornalisti dipendenti.

Nulla da fare per la conferma delle agevolazioni telefoniche e elettriche (che si fermano al 31/12/2019). Nessuna proroga per scongiurare il commissariamento dell’INPGI (resta al 30/06/2020).

Dopo che il governo ha posto la questione di fiducia sul provvedimento, la Camera dei deputati ha approvato (con 315 voti a favore, 221 contrari e 1 astenuto) il Disegno di legge AC. 2325, di conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162  (c.d. decreto Milleproroghe), che ora passa all’esame del Senato.

E’ praticamente scontata la sua “blindatura” anche a Palazzo Madama, ove si ricorrerà ancora al voto di fiducia, non essendoci spazi per ulteriori modifiche al decreto, visto che il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 29 febbraio, a pena di scadenza.

Nel corso del suo passaggio alla Camera, il provvedimento ha assunto dimensioni maggiori, lievitando dai 166 commi iniziali ai 434 attuali. Analizziamo in particolare le norme, contenute nel Milleproroghe, riguardanti l’editoria:

CONTRIBUTI DIRETTI AI GIORNALI E PERIODICI

L’ultima legge di bilancio (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) aveva già previsto lo slittamento di 12 mesi per l’entrata il vigore tagli ai contributi diretti al settore, che sarebbero dovuti scattare già a partire dal 1° gennaio 2020.

Ora, il comma 10-quaterdecies, dell’articolo 1 del decreto Milleproroghe ha prolungato di altri 12 mesi tale slittamento. Ora, quindi, il differimento complessivo è di 24 mesi e l’inizio dei tagli dei contributi varrà a far data del 1° gennaio 2022. Riportiamo, per completezza di esame, le norme sopra citate:

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Articolo 1, comma 394:

In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Disegno di legge di conversione AC. 2325

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Comma 10-quaterdecies. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

La Camera dei deputati, con una interpretazione contenuta  nel comma10-quinquiesdecies, sempre dell’articolo 1, ha anche fatto ulteriore chiarezza sulla inammissibilità agli stessi contributi diretti delle imprese editrici di quotidiani e periodici nel cui capitale figurano, “con quote maggioritarie”, gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

Ecco, infatti, il testo del citato comma10-quinquiesdecies:

“Nelle more della revisione organica della normativa di cui all’articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati”.

Un passaggio che dovrebbe porre fine almeno ad uno dei contenziosi sorti tra il Dipartimento Editoria di Palazzo Chigi e alcune testate, come Italia Oggi e Il Foglio.

NOMINA DELLE AUTORITA’ GARANTI

Nessuna novità rispetto al testo originario del decreto legge per quanto riguarda la prorogatio dei vertici dell’ dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I rispettivi collegi e presidenti dovranno essere nominati dal Parlamento non oltre il 31 marzo 2020. Ecco il testo:

Articolo 2 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
  2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

AGENZIE DI STAMPA

Nel decreto Milleproroghe resta la conferma fino al 31 dicembre 2020 dei contratti delle Agenzie di stampa, stipulati con il governo. Vedi di seguito il testo:

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

comma2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Un nuovo comma (questa volta il 2-bis, sempre dell’articolo 11) introduce, invece, per le agenzie di stampa a diffusione nazionale, già destinatarie al 31 dicembre scorso di Cigs, il prolungamento della durata massima del trattamento di 12 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e nel limite di 2 milioni di euro per l’anno in corso. Il testo:

comma 2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

SCUDO ANTI-COMMISSARIAMENTO DELL’INPGI

Confermato nel testo iniziale anche la norma finalizzata a spostare al 30 giugno prossimo il commissariamento dell’INPGI, la Cassa di previdenza dei giornalisti italiani. Uno slittamento che consente al governo di mettere a fuoco le iniziative per il salvataggio dell’istituto, prima fra tutte la possibile confluenza nell’INPGI della platea dei comunicatori. A tal proposito, sono iniziati i lavori, presso Palazzo Chigi, del tavolo tecnico, convocato dal Premier Conte, sulla grave crisi dell’Istituto di previdenza dei giornalisti. Riportiamo l’enunciato dell’articolo:

Articolo 11 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

comma 2. All’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l’INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

SALTATA LA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TELEFONICHE

Non sono stati approvati, purtroppo, gli emendamenti presentati (in particolare da FI) che proponevano una proroga anche per le agevolazioni tariffarie telefoniche per gli editori cartacei (in vigore, ricordiamo, dal 1981).

A seguito di tale decisione, dal 1° gennaio di quest’anno, le compagnie telefoniche sono autorizzate ad addebitare in fattura l’intera spesa.