UE: le compensazioni a Poste Italiane per le tariffe postali editoriali NON sono aiuti di Stato

In tal senso si è espressa la Commissione Europea, approvando la compensazione di 171,7 milioni di euro concessa dallo Stato italiano a Poste Italiane per la distribuzione della stampa a tariffe ridotte tra il 2017 e il 2019. Cadono così tutti gli alibi che attribuivano all’Europa l’impossibilità di applicare le tariffe postali agevolate agli editori.

L’USPI ha già richiesto al Governo almeno la proroga triennale dello stanziamento per le attuali tariffe massime di spedizione in abbonamento postale effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), dalle imprese editrici di libri e dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, provvedendo un rimborso a Poste italiane S.p.A. e agli altri vettori postali nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente, come già previsto finanziariamente nella legge di bilancio 2019.

Il 22 luglio scorso, con decisione numero SA 48492, la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, una compensazione di servizio pubblico di 171,74 milioni di euro concessa dall’Italia a Poste italiane per la distribuzione, a tariffe ridotte, della stampa e delle pubblicazioni di editori iscritti al ROC e di organizzazioni senza scopo di lucro nel periodo 2017-2019.

«L’Italia – si legge nel relativo Comunicato pubblicato sul sito della Commissione UE ha affidato a Poste Italiane l’obbligo di fornire tale servizio di interesse economico generale, che mira a preservare e promuovere la pluralità dei media e la diversità di opinioni, applicando a editori e giornali tariffe ridotte per la distribuzione di determinate categorie di prodotti editoriali ».

La sala riunioni della Commissione (da wikimedia.org – Autore JLogan CC BY-SA 3.0)

La Commissione ha valutato la misura ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato relative alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Queste norme consentono agli Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni, di erogare compensazioni alle imprese incaricate di obblighi di servizio pubblico per i costi supplementari derivanti dalla fornitura di tale servizio.

L’attenzione della Commissione sulla possibile infrazione della normativa contraria agli aiuti di Stato era stata sollevata dalla emanazione del  decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19  recante: «Proroga e definizione di termini.» (in GU n.49 del 28-2-2017).

Più precisamente, i commi 4 e 5 dell’articolo 2 della citata legge prevedono che:

«4. Fino all’adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell’entità dell’agevolazione tariffaria di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d’arma e combattentistiche, si conferma l’applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l’ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».

Centro di distribuzione postale (fonte immagine: TG24.info – link)

La Commissione europea, nel suo esame consuntivo del periodo 2017-2019 ha rilevato che il livello della compensazione non ha superato l’importo necessario per coprire il costo netto sostenuto da Poste Italiane per la prestazione del servizio. Di conseguenza, ha concluso che tale misura risulta proporzionata e non determina alcuna sovracompensazione. 

Vengono pertanto a decadere tutti i timori e le scuse presentati da vari esponenti dei governi (più o meno recenti) succedutisi in questi anni che sostenevano che fossero le norme europee a vietare le agevolazioni postali all’editoria (…vi ricordate chi propose di introdurre un credito d’imposta al posto delle agevolazioni dirette, ignorando che il settore no profit non ne avrebbe mai potuto beneficiare? Ah..).

Inoltre, ha precisato la Commissione, nel 2018 le autorità italiane hanno effettuato una consultazione pubblica per verificare se la protezione della distribuzione dei materiali editoriali in questione fosse percepita come un interesse pubblico. La consultazione ha confermato l’importanza attribuita dagli utenti al servizio di interesse economico generale consistente nell’offerta di tariffe ridotte a editori e organizzazioni senza scopo di lucro.

La Commissione ha  pertanto concluso che la misura italiana è compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato, in quanto promuove un servizio di interesse economico generale e la pluralità dei media, senza falsare indebitamente la concorrenza e che Poste Italiane è stato designato già nel 1999 come prestatore di servizio postale universale per l’intero territorio italiano.

Una volta risolte tutte le questioni di riservatezza, riferisce da ultimo la Commissione, la versione non riservata della decisione sarà pubblicata sul sito web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato con il numero SA.48492.

Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale dell’UE sono elencate nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).