Per la prima volta, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’immagine dei beni culturali. Lo ha fatto a proposito dell’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo, da parte di una casa editrice, per scopi pubblicitari.
Si tratta di una sentenza che introduce un principio innovativo nel settore, finalizzato a tutelare le opere che fanno parte dell’immaginario collettivo della Nazione e, come tali, devono essere protette dagli utilizzi commerciali. La definizione del nuovo diritto è, per l’appunto: “diritto all’immagine dei beni culturali”, come espressione del diritto costituzionale all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono nella medesima Nazione.
La casa editrice condannata, senza alcuna concessione all’uso dell’immagine del David di Michelangelo e senza pagamento di alcun canone per l’utilizzo, lo aveva pubblicato, modificandolo col meccanismo della cartotecnica lenticolare e quindi sovrapponendolo all’immagine di un modello, creando, in questo modo, una pagina pubblicitaria.
Secondo il Tribunale di Firenze, che ha accolto le tesi sostenute dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, l’immagine dei beni culturali è espressione dell’identità culturale della Nazione e della sua memoria storica da tutelare ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, valore fondante del nostro ordinamento che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Secondo il Tribunale, come viene garantito, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il diritto alla identità personale, inteso come diritto a non veder alterato e travisato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, così occorre tutelare, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che è parte della memoria della comunità nazionale.
Il Tribunale di Firenze ha così riconosciuto che la riproduzione non autorizzata dell’immagine del David di Michelangelo ha determinato un danno di carattere patrimoniale, legato al mancato pagamento del canone per l’uso del bene (e calcolato in € 20.000,00 così come da tariffario del Museo), ma soprattutto un danno di natura non patrimoniale, quantificato in € 30.000,00, poiché la società editoriale con la tecnica lenticolare “ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.
“Un altro grande traguardo. Ormai è stato affermato un principio che esula dal singolo caso”, dichiara “con grande soddisfazione” Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze.
Sangiuliano: sentenza conferma posizione MiC
“Apprezzo la sentenza del Tribunale di Firenze sul David di Michelangelo, che riconosce il principio di un diritto all’immagine per i beni culturali. In generale, senza entrare nei dettagli del dispositivo che non conosco, si deve affermare che l’utilizzo a fini commerciali per i beni culturali va pagato mentre deve essere gratuito per le immagini a fini didattici e di studio. Conforta che i giudici la pensino come il Ministero della cultura”. Lo dichiara il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando la sentenza del Tribunale di Firenze.
Vorremmo aggiungere che l’utilizzo deve continuare ad essere gratuito anche quando riguarda il diritto di cronaca ed è attuato senza alcuna alterazione che possa anche minimamente offendere il sentimento della Nazione.