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Soppressione delle agevolazioni tariffarie telefoniche

Analisi della Legge di Bilancio 2019 e delle norme sull’editoria in essa contenute (PRIMA PARTE).

Con questo primo articolo, iniziamo un percorso di analisi e di approfondimento delle norme contenute nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Il testo legislativo si compone di soli 19 articoli, più gli allegati, ma solo l’articolo 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) contiene ben 1143 commi e, fra questi alcuni riguardano l’ambito editoriale, modificando e limitando il contributo statale al nostro settore.

LA FINE DELLE AGEVOLAZIONI INDIRETTE DAL 1° GENNAIO 2020: LE TARIFFE TELEFONICHE

Riguarda le imprese editrici di quotidiani e periodici e le imprese radiofoniche nazionali e locali e le imprese televisive locali.

Dal prossimo anno (1° gennaio 2020) non saranno più riconosciuto il contributo per le spese di telefonia e di elettricità ai soggetti citati. Lo stabilisce l’insieme dei commi 772-775 dell’articolo 1 della legge in esame.
Questo è il testo:

ARTICOLO 1, COMMI 772-775
(Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive)

772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;
c) all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «agli articoli 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 29 e 30».

775. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.

APPROFONDIMENTO

I commi da 772 a 775 dell’articolo 1 sopprimono, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive, con un risparmio netto per lo Stato, previsto dalla Relazione tecnica, di 28,252 milioni di euro. Di seguito sono illustrate in dettaglio gli interventi disposti dai commi 772-775, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 772 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dalle seguenti norme:
- articolo 28, commi dal primo al terzo, della legge n. 416/1981, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici;
- articolo 11 della legge n. 67/1987 e dall’articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti;
- articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. Nell’art. 11 della legge n. 67/1987 è ricompresa anche la riduzione dei costi sulle bollette elettriche e sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione (art. 11, co. 1 lett. a), nonché il rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di un certo numero di agenzie di informazione (art. 11, co. 1 lett. b).

Su tali disposizioni è però intervenuto il decreto-legge n. 194 del 2009 che ha soppresso, a decorrere dal 2009, i contributi previsti sia dall’articolo 11 della legge n. 67 del 1987, sia dall’articolo 8 della legge n. 250 del 1990, sia dall’articolo 23 della legge n. 223 del 1990, assegnati alle radio e alle televisioni locali, facendo salvi quelli relativi agli sconti sulla telefonia ed erogati dal Ministero dello sviluppo economico.

Il D.P.R. 223 del 2010 (Regolamento di riordino dei contributi all’editoria) prevede che i contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro, mentre l’articolo 2, comma 35, della legge n. 549 del 1995 ha previsto che l’assegnazione di tali contributi sia subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

Il comma 773, dispone l’abrogazione dei commi dal primo al quarto dell’articolo 28 della legge n. 416/1981 (già oggetto di intervento, per quanto riguarda i primi tre commi, da parte del precedente comma 772), mentre il quarto comma dell’art. 28, di cui si dispone l’abrogazione, prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il comma  774 dispone l’abrogazione:
- dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 67/1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, L. n. 416/1981 (e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite);
- dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 250/1990, che ha esteso alle radio locali, con determinati requisiti, le riduzioni tariffarie dell’art. 28 della legge n. 416/1981 (e ne prevedeva l’applicazione anche ai consumi di energia elettrica);
- del riferimento all’articolo 28 della legge 416/1981 contenuto nell’articolo 23, comma 3, della legge, n. 223/1990, che prevede che le agevolazioni dell’art 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche.

Si fa presente che gli articoli 29 e 30 della legge n. 416 del 1981 (concernenti il finanziamento agevolato di programmi di imprese editoriali e i finanziamenti per ristrutturazione economico produttiva delle imprese editoriali) sono stati abrogati dall’articolo 21, comma 2, della legge n. 62 del 2001. Il fondo per i contributi in conto interessi attribuiti ai sensi delle citate disposizioni è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi per le concessioni già effettuate.

Il comma 775 abroga il comma 5 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che rimandava a un successivo regolamento (peraltro mai emanato) per stabilire i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie.

Dall’abrogazione delle citate disposizioni consegue, a decorrere dal 2020, un risparmio per lo Stato di 28.252.000 di euro, allocato sul capitolo 1501.

Segnaliamo che questo articolo si basa sugli Atti parlamentari presentati nei due rami del Parlamento, dai Dossier di documentazione preparati dai Servizi Studi di Camera e Senato e dai Documenti acquisiti dalle Commissioni nel corso di conversione del provvedimento.

uspi

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