Per il Tribunale di Milano la Siae ha piena legittimità ad intermediare su licenza a GDO
“Battuta di arresto per Soundreef i cui contratti di licenza non sono stati ritenuti dal Tribunale di Milano prova sufficiente della legittimazione ad intermediare i diritti di autori americani che hanno conferito mandato alla società di categoria statunitense Ascap e, quindi, alla Siae”. Lo segnala in una nota la stessa Siae, nella quale spiega che “Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 26 luglio scorso, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta avanzata nel 2012 da Siae verso il supermercato IperMontebello di ricevere le somme dovute a titolo di diritto d’autore per la diffusione di musica nella struttura. La licenza per i brani era stata concessa da Soundreef, società che, insieme a IperMontebello, si era opposta legalmente all’istanza”.
Il Tribunale di Milano ha stabilito che il contratto stipulato da IperMontebello con Soundreef non è idoneo “a far venire meno la legittimazione di Siae in ordine alla richiesta di pagamento dei compensi per lo sfruttamento delle opere oggetto tutelate da Siae in virtù dell’accordo di rappresentanza reciproca intercorrente con Ascap”.
Il Tribunale, riconoscendo la legittimità della Siae, ha infatti rilevato che le licenze prodotte da Soundreef “non appaiono conformi alla disciplina che regolamenta i rapporti tra Ascap ed i propri associati”. La normativa della società di autori statunitense esclude infatti l’interposizione di altri soggetti intermediari, consentendo a ciascun associato di concedere licenze dirette soltanto a utilizzatori musicali, nel rispetto di regole formali ben precise.
I giudici hanno dato ragione a Siae anche nella quantificazione del diritto, correttamente determinato in base alla tariffa annuale concordata con le associazioni di categoria Federdistribuzione e Confcommercio.
Da tali contratti risulta che Soundreef Ltd (all’epoca amministrata da Davide Maria D’Atri) aveva acquistato tali diritti da Beatpick Italia Srl (di cui amministratore era lo stesso Davide Maria D’Atri) che a sua volta li aveva acquistati da Beatpick Ltd (amministrata sempre da Davide Maria D’Atri) alla quale erano stati venduti da Music Supervisor inc. Passaggi che dimostrerebbero la valenza commerciale di tale attività, non riconducibile pertanto all’intermediazione del diritto d’autore.
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