Sentenza della Cassazione: “La natura giornalistica dell’attività prescinde dal contesto nel quale viene svolta”

È attività giornalistica quella che si svolge in trasmissioni a carattere propriamente informativo, ancorché non inserite in radio/telegiornali o comunque testate giornalistiche, laddove il lavoratore svolga mansioni intrinsecamente giornalistiche quali la raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione critica delle notizie con l’apporto creativo costituito dal personale contributo di pensiero e valutazione”.

A confermarlo definitivamente è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27544/2020, dopo ben tre gradi di giudizio, con sentenze sempre favorevoli al principio portato avanti da INPGI. 

“Le testimonianze raccolte dagli ispettori dell’Istituto e confermate nei  diversi gradi di  giudizio – si legge sulla nota INPGI – hanno consentito il recupero della contribuzione per quattro giornalisti formalmente inquadrati come programmisti registi in quanto, come si legge nella sentenza d’appello confermata dalla S.C., ‘partecipavano  alle riunioni di redazione per l’impostazione del programma, raccoglievano notizie ed informazioni sul servizio loro assegnato, facevano i sopralluoghi necessari per la raccolta della documentazione e la ricognizione delle fonti, indicavano alla troupe cosa riprendere, intervistavano le persone ideando le domanda assieme ai conduttori, selezionavano le immagini per il montaggio, scrivevano i testi ed  effettuavano collegamenti esterni in diretta’”.

La sentenza potrebbe portare cambiamenti importanti nel mondo dell’editoria e del giornalismo, ma non solo. La decisione della Corte di Cassazione potrebbe, infatti, portare in INPGI decine di lavoratori che sono state inquadrate in maniera differente e che, adesso, potrebbero vedere cambiare la loro posizione.