I giganti del web dovranno remunerare i contenuti prodotti da artisti e giornalisti. Le piccole e micro piattaforme escluse dal campo di applicazione della direttiva. Gli hyperlink “accompagnati da singole parole” si potranno condividere liberamente. Ai giornalisti una quota della remunerazione ottenuta dalla loro casa editrice.
Mercoledì 12 settembre 2018, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla riforma del diritto d’autore, che include norme specifiche per proteggere le piccole imprese e la libertà di espressione.
Il mandato negoziale del Parlamento per i colloqui con i Ministri UE al fine di giungere ad un testo definitivo, specifica una nota del Parlamento Europeo a cura di Federico De Girolamo (Addetto stampa PE) è stata approvato con 438 voti a 226, con 39 astensioni. Il testo apporta alcune modifiche importanti alla Proposta della commissione affari giuridici di giugno, che – ricordiamo – a luglio era stata votata e bocciata dall’Aula.
Con il voto contrario di luglio la maggioranza dei parlamentari europei aveva chiesto di poter ridiscutere gli articoli più controversi per renderli meno ambigui, e ridurre quelli che, secondo gli oppositori della direttiva, erano i rischi per la libera circolazione delle informazioni online. Il Parlamento ne ha quindi approvata una nuova versione, modificata.
Il confronto, anche aspro, si è concentrato soprattutto sugli articoli 11 e 13 della Direttiva UE “Il diritto d’autore nel mercato unico digitale” che, secondo i contrari, avrebbero portato conseguenze pericolose per la libera diffusione delle informazioni online. Il lavoro delle parti politiche, nelle ultime settimane si è concentrato sulla discussione di centinaia di emendamenti, che avrebbero dovuto cambiare alcuni assunti della direttiva, senza portare però a grandi stravolgimenti del testo.
Vediamo, in breve, le modifiche apportate nell’Assemblea Plenaria di mercoledì scorso:
Le grandi compagnie web dovrebbero condividere i loro ricavi con artisti e giornalisti
Molte delle modifiche apportate dal Parlamento alla proposta originaria della Commissione europea mirano a garantire che i creativi, in particolare musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché editori e giornalisti, siano remunerati per il loro lavoro quando questo è utilizzato da piattaforme di condivisione come YouTube o Facebook e aggregatori di notizie come Google News.
Dopo la votazione, il relatore Axel Voss (PPE, DE) ha dichiarato: «Sono molto lieto che, nonostante il forte lobbying dei giganti di Internet, la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo sia ora a favore della necessità di tutelare il principio di una retribuzione equa per i creativi europei. Il dibattito su questa direttiva è stato molto acceso e credo che il Parlamento abbia ascoltato con attenzione le preoccupazioni espresse. Abbiamo quindi affrontato le preoccupazioni sollevate in merito all’innovazione escludendo dal campo di applicazione i piccoli e micro aggregatori o piattaforme. Sono convinto che, una volta che le acque si saranno calmate, Internet sarà libera come lo è oggi, i creatori e i giornalisti guadagneranno una parte più equa degli introiti generati dalle loro opere, e ci chiederemo per quale motivo tutto questo clamore».
Pagamento equo per gli artisti e i giornalisti, incoraggiando al tempo stesso le nuove imprese
La posizione del Parlamento rafforza la proposta della Commissione europea in materia di responsabilità delle piattaforme e degli aggregatori riguardo le violazioni del diritto d’autore. Questo vale anche per i cosiddetti snippet, dove viene visualizzata solo una piccola parte del testo di un editore di notizie. In pratica, tale responsabilità imporrebbe a tali soggetti di remunerare chi detiene i diritti sul materiale, protetto da copyright, che mettono a disposizione. Il testo richiede inoltre espressamente che siano i giornalisti stessi, e non solo le loro case editrici, a beneficiare della remunerazione derivante da tale obbligo di responsabilità.
Allo stesso tempo, nel tentativo di incoraggiare le start-up e l’innovazione, il testo esclude esplicitamente dalla legislazione le piccole e micro imprese del web.
I deputati hanno introdotto nuove disposizioni che hanno lo scopo di non ostacolare ingiustamente la libertà di espressione che caratterizza Internet. Pertanto, la semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli, insieme a “parole individuali” come descrizione, sarà libera dai vincoli del copyright.
Qualsiasi misura adottata dalle piattaforme per verificare che i contenuti caricati non violino le norme sul diritto d’autore dovrebbe essere concepita in modo da evitare che colpisca anche le opere che non violano il copyright. Le stesse piattaforme dovranno inoltre istituire dei meccanismi rapidi di reclamo (gestiti dal personale della piattaforma e non da algoritmi) che consentano di presentare ricorsi contro una ingiusta eliminazione di un contenuto.
Wikipedia e software open source esclusi
Il testo specifica che il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali, come Wikipedia, o su piattaforme per la condivisione di software open source, come GitHub, sarà automaticamente escluso dall’obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright.
Rafforzamento dei diritti di negoziazione per autori e artisti
Il testodel Parlamento rafforza la posizione negoziale di autori e artisti consentendo loro di “esigere” una remunerazione supplementare da chi sfrutta le loro opere, nel caso il compenso corrisposto originariamente è considerato “sproporzionatamente” basso rispetto ai benefici che ne derivano. Tali benefici dovrebbero includere le cosiddette “entrate indirette”.
Le misure approvate consentirebbero inoltre agli autori e agli artisti di revocare o porre fine all’esclusività di una licenza di sfruttamento dell’opera, se si ritiene che la parte titolare dei diritti di sfruttamento non stia esercitando tale diritto.
I passi ulteriori
La direttiva del copyright sarà ora analizzata nei negoziati tra Istituzioni europee e Stati membri. C’è ancora una possibilità che non sia adottata, nel caso in cui uno o più stati si mettano di traverso. I negoziati potrebbero durare più di un anno.
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Pubblichiamo I nuovi testi degli articoli 11 e 13 approvati in Assemblea Plenaria (Edizione provvisoria)
ARTICOLO 11
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale
1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. 1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l’uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.
3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione. I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.
4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
ARTICOLO 13
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti
1. Fatti salvi l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.
2. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell’accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.
2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l’indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d’autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un’eccezione o limitazione ai diritti d’autore.
2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l’identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un’altra autorità giudiziaria competente, per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d’autore.
3. A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l’utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni, garantendo che l’onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.
ARTICOLO 13 BIS
Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell’informazione relativamente all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema. Entro e non oltre il … (data indicata all’articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l’istituzione di tale organismo.
ARTICOLO 13 TER
Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell’informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini
Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell’informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d’autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l’equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall’organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.
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